V sec: In Italia il trapasso dalla tarda antichità al medioevo avvenne, sul terreno del diritto e delle istituzioni, soltanto con la discesa dei Longobardi.

nel 568 → irrompevano dal Friuli i guerrieri longobardi guidati da Alboino, che dilagavano subito nella Padania iniziando così la conquista della penisola.

Le istituzioni giudiziarie e amministrative preesistenti vennero annientate, e insieme con esse la classe dirigente romana per intero, o quasi.

Al loro posto, subentrarono i duchi longobardi, comandanti militari e civili circondati da gruppi familiari omogenei (fare), che si installarono nei luoghi strategici di controllo del territorio ed anzitutto nelle città.

Il regime dell’«ospitalità» impose alla popolazione romana l’acquartieramento e il mantenimento della minoranza armata dei conquistatori.

Dopo un decennio di anarchia nel Palatium di Pavia presero a funzionare la cancelleria regia e il tribunale centrale, che avrebbero costituito il centro giudiziario del regno per quasi cinque secoli.

Nei primi tre quarti di secolo dalla loro discesa in Italia i Longobardi vissero e dominarono senza l’ausilio di leggi scritte.

Di qui la necessità di una struttura pubblica relativamente stabile e di un’autorità monarchica dotata di prolungamenti locali.

Di qui inoltre la difficoltà crescente dei Longobardi; ormai disseminati nelle diverse regioni della Penisola, a mantenere la continuità e l’uniformità dei comportamenti e delle consuetudini giuridiche, sebbene l’orgoglio dell’identità nazionale fosse rimasto fortissimo.

Questo spiega come a un certo momento la monarchia abbia individuato nella redazione di una legge scritta lo strumento idoneo a salvaguardare tale identità.

nel 643, il re Rotari promulgò l’Editto di Rotari che porta il suo nome, che consta di norme consuetudinarie, in larga misura ispirate a una tradizione risalente.

Si ritrovano tradizioni longobarde + norme recenti per le nuove esigenze (reati politici)

i destinatari dell’Editto di Rotari sono principalmente i longobardi. Ai romani viene consentito il ricorso al loro proprio diritto, ferma restando l’unicità delle nuove strutture pubbliche e giudiziarie.

Che l’Editto sia scritto in latino, nella lingua dei vinti è un implicato e cospicuo riconoscimento di fatto della sfida, e non è dovuto soltanto alla probabile collaborazione di uomini della Chiesa alla sua redazione.

l’Editto mostra l’assimilazione consapevole di altre fonti scritte: talune fonti giustinianee sono usate già nel prologo e nel testo la sussunzione di norme romane ma anche saliche, burgunde, bavaresi, alamanne e soprattutto visigotiche: norme scelte con cura e talvolta combinate tra loro.

L’evoluzione storica del diritto longobardo prosegue in modo significativo dopo Rotari; ed è nuovamente la legislazione a rivelarne, i tratti più caratteristici e a trasmetterli alle età successive.

è soprattutto con Liutprando (712–744) che la legislazione dei Longobardi tocca nuovi traguardi.

Il re ha aderito al cattolicesimo, questo è il sintomo e la causa di un atteggiamento profondamente nuovo nei riguardi del diritto; Liutprando mostra ripetutamente di voler tradurre in concrete disposizioni di legge quei valori e quei principi che la sua fede religiosa gli ha insegnato a professare: valori e principi che operano come un lievito nella società barbarica, trasformandone dall’interno la storia.

Nascono così le disposizioni che consentono la manumissione del servo avanti all’altare, i lasciti alla chiesa, la successione volontaria.

Queste ed altre riforme legislative liutprandee portano dunque chiari i segni della matrice cattolica ed ecclesiastica.

Riforme importanti Liutprando introdusse anche nel processo e nel sistema penale:

modificò tra l’altro la pena per l’omicidio, sostituendo al pagamento del guidrigildo la perdita di tutti i beni dell’omicida, congiunta con la perdita della libertà (e la consegna nelle mani dei parenti dell’ucciso) per coloro che non avessero di che pagare la composizione tradizionale.

Attraverso la mediazione della Chiesa è passata la recezione di taluni principi romanistici

I destinatari degli editti di Liutprando, infatti, non sono ormai più i soli Longobardi, bensì di regola tutti i sudditi del regno, dunque anche la popolazione di origine romana. Il principio della personalità dei diritto non è venuto meno, ma appare ora in declino: come attesta la celebre disposizione che consente sia ai romani che ai longobardi di abbandonare la propria legge in occasione di singoli negozi giuridici.

L’influenza cristiana e romana si accompagna dunque, in Liutprando, a un primo ritorno alla territorialità del diritto.

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