Notaio. Egli appare un soggetto non simile a quello di oggi cioè un soggetto a cui lo stato assicura la publica fides dei suoi documenti. Tuttavia un qualcosa di pubblico lo aveva in quanto a volte viene citato come notarius publicus e ciò potrebbe significare o che era un dipendente di palazzo capace di provvedere gli atti che scriveva di una certe credibilità oppure che ciò significasse vedere un privato che usava esplicare la propria attività “pubblicamente”.

Firmitas. Essa assumeva tanti significati tra cui quelli della irrevocabilità e inattaccabilità dell’atto e del suo contenuto. Nel mondo medievale il documento stesso si chiamerà firmitas assumendo quindi il nome dall’effetto che conseguiva. La firmitas era generata dalla sottoscrizione delle parti (anche oggi si parla di firma) e l’ultima face di efficacia della firmitas stava nell’assicurare l’inattaccabilità in giudizio sia degli assetti d’interessi che il documento conteneva sia del documento stesso. Brunner un secolo fa ha dato oltre questo valore probatorio alla firmitas anche un valore costitutivo facendo di essa quindi forma idonea a generare obbligazioni e trasferire beni. Questa tesi nasce dalla riforma leoniana che avrebbe fatto venire meno il contratto orale. Il Brandileone contesta ciò però dicendo che permaneva il contratto orale e quindi la firmitas andasse intesa nel senso di prova in giudizio sebbene l’atto diveniva obbligatorio quando c’era la firmitas: ma questa coincidenza non comporta il presupposto logico che il documento fosse produttivo di obbligazione come causa che genera l’effetto. La firmitas allora con valore probatorio sembra vincere.

Problema del concreto possesso della terra. Durante il 1800 si è messo in luce la Gewere germanica cioè un istituto che avrebbe designato il mero legame materiale dell’uomo con la terra fuori da qualificazioni giuridiche. In pratica essa si configurerebbe come una tutela giurisdizionale riservata al proprietario o all’usufruttuario o al concessionario o al beneficiario. L’equivalente latino di questo termine è il termine investitura. Questo ultimo termine è il solo che appare in Italia e per Oberto autore dei Libri feudorum essa è molto simile all’enfiteusi, al livello e alla precaria ma con la differenza che l’investitura vede la consegna di una bacchetta o di un altro oggetto che si tenga in mano e questo è un requisito indispensabile.

Sistema agrario. Esso si configura come un sistema curtense”: la struttura tipica era esemplata su quella del latifondo romano tardo-antico e prevedeva un comprensorio centrale sfruttato direttamente dal padrone con mano d’opera servile e una costellazione di fondi detti mansi dati in concessione con la contropartita di censi in moneta o in natura e di una serie di prestazioni di lavoro.

I contratti agrari si instauravano secondo il modello dell’enfiteusi quindi del miglioramento del fondo. Le terre della Chiesa erano solo concessi in quanto inalienabili. Oltre ciò vennero introdotti i contratti di livello: furono evocati da Liutprando per lo scopo di obbligare i proprietari terrieri a un’azione di polizia.

Convenientiae. Essi son accordi che rientrano tra i contratti agrari usando la forma del livello. La storiografia ha paragonato convenientia con stantia che appare come un atto dotato di efficacia obbligatoria. Essa deve esser compiuta davanti a uomini liberi quindi alla presenza di testimoni i quali son necessari perché l’accordo divenga contratto formale.

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