Nel corso del XX secolo è venuta meno una caratteristica tipica dei sistemi europei ottocenteschi, costituita dal principio dell’onnipotenza della legge intesa sia come unica fonte legittima del diritto nazionale sia come fonte suprema, insindacabile.

Oggi molti stati dell’Europa continentale si sono dotati di costituzioni rigide che prevedono il sindacato di costituzionalitĂ  sulle leggi demandato a una Corte Costituzionale. Di fatto la maggior parte dei sistemi giuridici europei attuali partecipa all’Unione Europea ed è quindi soggetta a tale ordinamento giuridico che si pone in posizione di supremazia rispetto agli ordinamenti giuridici statali. La costituzionalizzazione degli ordinamenti attuali ha condotto a una espansione dei moduli di pensiero giuridici in territori antecedentemente riservati al dominio del politico. Le modalitĂ  uniformi mediante le quali vengono concretizzati i grandi principi politico costituzionali danno origine ad alcuni “topoi” classici in cui si esprime il concetto occidentale di legalitĂ . Posta l’indagine comparatistica sulla strada dei valori si è potuto anche evidenziare come alcune regole crdinali che intessono sistematicamente le esperienze di Common Law e quelle di Civil Law appaiono di nuovo dotate di radici comuni ancorchĂ© la loro concretizzazione avvenga in forme piĂą o meno forti.

Se si guarda alla storia del XX secolo si scorge come l’evoluzione delle esperienze giuridiche sia di Common Law che di Civil Law mostra non solo i segni di una similitudine di fondo ma anche quelli di una certa sincronia nelle direzioni di sviluppo. Del pari il problema di una piĂą accurata tutela dell’ambiente si è manifestata nei sistemi occidentali piĂą o meno nello stesso periodo. La medesima osservazione potrebbe ripetersi a proposito di quasi tutte le tematiche giuridiche moderne. Tutto ciò ha introdotto motivi di perplessitĂ  circa la distinzione sistemologica tra esperienze di Civil Law e Common Law ma non si può rinunciare a una demarcazione sistemologica tra i due. Quasi tutti i sistemi giuridici sono misti nel senso che hanno subito influenza di diversi modelli giuridici, ma questa espressione è ormai riservata a un piccolo gruppo di esperienze giuridiche, che traggono origine da un fenomeno di circolazione dei modelli di imposizione che però ha effetti effimeri.

Lascia un commento