I singoli writs hanno costituito a lungo la tassonomia di base del giurista di common law. Ciascun form of action identificava una fattispecie ben definita grazie all’opera della giurisprudenza. Il vocabolario tecnico del common lawyer era quindi costituito dai nomi dei writs mediante i quali continuava a designarsi l’insieme degli elementi costitutivi della fattispecie che la giurisprudenza accoglieva sotto tale nomenclatura. Nella logica delle forms of action era illogico trascorrere da una categoria all’altra, mentre era ammissibile lo sviluppo della logica dinamica di ciascuna fattispecie. Blackstone aveva sovrapposto alle categorie particellari del common law le macro categorie giusnaturaliste con origine romanistica (diritto sulle persone, sulle cose, contratti e responsabilità da illecito).

La letteratura successiva aveva raggruppato le diverse fattispecie di common law a fini apparentemente solo didattici ed espositivi. Le categorie didattiche si trasformano in categorie del ragionamento giuridico operativo ma abbisognano di venire giustificate in relazione all’insieme delle regole di diritto e non per la loro efficacia euristica. Vi sono vari tipi di giustificazione:

1)      far riferimento alle categorie che vengono percepite dalla generalità dei cittadini e utilizzate nei loro discorsi quotidiani. Es. traffico marittimo e proprietà fondiaria: quando i giuristi trattano di real property (proprietà immobiliare) e Admiralty Law come elementi distinti, non hanno bisogno di giustificare questa distinzione.

2)      Ricorrere a principio logico implicito in ciascuna categoria: le categorie hanno un carattere logico.

3)      Ricorrere a ragioni storiche

Liberati dalla gabbia i giuristi inglesi andarono alla ricerca di categorie giustificate in base alle prime due spiegazioni ma non sono mancate resistenze, tuttavia prevale la logica della rivoluzione industriale. La nuova tassonomia che si è andata formando, la quale prevede distinzioni piuttosto familiari al giurista di civil law. I giudici hanno cercato di fare emergere alcuni principi generalmente applicabili ad una determinata materia. Si assiste ad una crescente integrazione del formante dottrinale con il giurisprudenziale, il quale peraltro in Inghilterra è sempre il formante dominante rispetto al primo. La convergenza di stili, problemi e metodi che si è venuta a creare tra le esperienze di common law e civil law non deve suggerire che si è verificata una uniformazione tra esse. Il fatto è che nel formulare i principi organizzativi delle varie categorie in questione, ciascuna esperienza ha seguito un suo proprio itinerario evolutivo.

Ciò che è ragionevole fare in tali circostanze solo una paziente analisi dei diversi principi evocati per verificare se la loro formulazione sia solo declamatoria oppure corrisponda effettivamente a regole operazionali convergenti. Nella prima metà del XX secolo il tort of negligence ha manifestato una straordinaria capacità espansiva che lo ha condotto ad assorbire le altre figure,riducendo la capacità espansiva che lo ha condotto ad assorbire le altre figure, riducendo la tipicità degli illeciti a una questione di nomenclatura. Nell’impostazione tradizionale la fattispecie di negligence ricorreva quando vi fosse la violazione colposa di un dovere di diligenza che poteva nascere solo da uno specifico patto con cui ci si assumeva tale dovere. Questa limitazione non era sempre rispettata, però nella maggior parte delle circostanze continuava ad essere richiesto come elemento costitutivo del tort of negligence l’esistenza di un impegno specifico. La regola perciò divenne quella per cui si deve adottare uno standard di cautela ogni volta che si può ragionevolmente presumere di poter danneggiare il prossimo.

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