Il manifesto di Savigny ebbe un’accoglienza strepitosa, due generazioni di giuristi tedeschi si dedicarono al compito di edificare una scienza ed un sistema. Il maggior contributo va riconosciuto a Puchta, allievo di Savigny, che reinterpretò il concetto di spirito del popolo alla luce di uno schietto organicismo di marca hegeliana. Il diritto è un organismo vivo diviso in parti che si integrano e completano, quindi la conoscenza del diritto è percepire il legame che unisce le parti, cosa che porta quindi la scienza del diritto a diventare sistematica. Famosa la sua metafora della piramide per cui i concetti giuridici possono essere sistematicamente organizzati secondo una scala “generali→dettagliati” e se questo percorso è fatto nella maniera giusta può essere fatto anche all’inverso, dai particolari alla regola generale. L’impostazione della piramide ha due corollari:
Una proposizione giuridica diveniva legittima solo mediante il suo inserimento logico nel sistema. Il criterio di validazione diveniva la consequenzialitĂ logica di ogni proposizione giuridica rispetto al tutto e tale consequenzialitĂ veniva misurata in base al principio di non contraddizione. Nel sistema di Putcha non esiste la coesistenza tra regola ed eccezione, esistente nel civil law per accomodare gli interventi estemporanei del principe, catalogati appunto come eccezioni se contrastavano con il sistema. I giuristi tedeschi invece volevano una logica ferrea e sistematica rigida.
Per poter costruire concetti da concetti occorreva che ciascuno di essi fosse definito con scientifica precisione tramite un ampliamento del vocabolario, che sino ad allora era un vocabolario tecnico specialistico solo perché attribuiva significati settoriali ad un certo numero di parole tratte dal vocabolario comune, specie della lingua latina. L’analisi pandettistica consisteva nell’analizzare tutti gli elementi concettuali che costituiscono una fattispecie e assegnare a ciascuno di essi la qualificazione giuridica appropriata. Da ciò una continua decostruzione e costruzione delle diverse figure giuridiche.