Tenendo presente quanto detto dall’art. 460, l’alienazione di un bene ereditario senza autorizzazione implica accettazione dell’eredità, per fatto concludente. L’alienazione può essere anche effettuata dai coeredi, in sede di divisione, per il pagamento di debiti ereditari (art. 719).

L’erede che ha accettato l’eredità può venderla. In tal caso, tuttavia, l’eredità è considerata universalità giuridica, anche se vi è già stata confusione tra il patrimonio del de cuius e il patrimonio dell’erede. Gli articoli che disciplinano la vendita dell’eredità sono:

  • art. 1542: chi vende un’eredità senza specificarne gli oggetti non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede.
  • art. 1543: la vendita di un’eredità deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullità.
  • art. 1544: il venditore è tenuto a rimborsare il compratore dei frutti percepiti, dei crediti riscossi o del prezzo ottenuto dall’alienazione di qualche bene dell’eredità, salvo patto contrario.
  • art. 1545: il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell’eredità e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall’eredità medesima, salvo che sia convenuto diversamente.
  • art. 1546: il compratore, salvo patto contrario, è obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari.
  • art. 1547: le disposizioni precedenti si applicano alle altre forme di alienazione di un’eredità a titolo oneroso. La garanzia delle alienazioni a titolo gratuito, invece, è regolata dall’art. 797.

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