L’accettazione dell’eredità, differentemente dall’accettazione del contratto, non opera come condizione di efficacia della disposizione testamentaria, ma esplica un suo autonomo rilievo di efficacia non necessariamente riconducibile al testamento.

Il principio del favor testamentario, che si ritiene pervada tutta la disciplina del testamento, pone l’interprete dinanzi all’alternativa che esso operi all’interno dell’autonomia privata o che prevalga sulla volontà del testatore, costituendo in questo caso una negazione dell’autonomia privata. L’integrazione del testamento è ammissibile solo nella misura in cui si adoperi come strumento per regolare situazioni che il testatore non ha previsto ma che non contraddicono il contenuto della determinazione. Non sono tuttavia applicabili gli istituti della conversione e della convalida.

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