La legge guarda con molto favore al possessore (es. presunzioni artt. 1141 co. 1 e 1142) e quindi accorda un’ampia tutela alla situazione di possesso. Tale tutela viene accordata per due motivi:
- proteggere la situazione di fatto (esteriore) rende facilmente accertabile la situazione possessoria, permettendo di tutelare anche la situazione di diritto, ovvero la proprietà.
La tutela possessoria, rispetto a quella proprietaria, risulta essere più rapida ed efficace, e questo perché dà rilievo alla situazione di fatto, in via immediata e provvisoria, rinviando ad altra sede la questione relativa alla situazione di diritto.
- si cerca di conservare la pace trai consociati: chi vuole richiedere un suo diritto contro il possessore non può farlo in via privata, ma deve rivolgersi all’autorità dello Stato.
Ad ulteriore dimostrazione dei privilegi riservati al possessore, l’ordinamento prevedere che l’acquisizione della proprietà da parte del possessore sia agevolata da due istituti:
- la successione nel possesso: il possesso del de cuius prosegue nell’erede (art. 1146).
- l’accessione del possesso: il possesso dei successori a tiolo particolare si somma con il possesso dei titolari anteriori
Tale tutela, tuttavia, non viene riconosciuta a qualsiasi situazione di fatto. In base al primo comma dell’art 1140, si ritengono necessari due elementi perché la situazione possa essere qualificare come possesso e quindi tutelata:
- un elemento oggettivo (corpus) che consiste nell’avere la disponibilità materiale della cosa, ovvero averla sotto la propria sfera di controllo. Questo non significa che tra soggetto e cosa debba esserci un contatto permanente, quanto piuttosto che ci sia una concreta possibilità per il soggetto di utilizzare la cosa in qualsiasi momento lo voglia.
- un elemento soggettivo (animus possidendi) che consiste nella volontà del soggetto di comportarsi con riferimento al bene come proprietario, con l’esclusione di qualsiasi altro soggetto. Risulta tuttavia necessario che tale volontà si concretizzi in una condotta: colui che si comporta come proprietario deve godere di tale proprietà.