Il riconoscimento può essere fatto (art. 254):

  • con l’atto di nascita.
  • con un’apposita dichiarazione, posteriore alla nascita.
  • con un atto pubblico.
  • con il testamento, qualunque sia la sua forma.

Il figlio naturale può essere riconosciuto sia congiuntamente che separatamente (art. 250 co. 1), anche se all’epoca del concepimento i genitori erano già uniti in matrimonio con un’altra persona.

Il riconoscimento, comunque, presenta le seguenti caratteristiche:

  • non vi si possono opporre condizioni.
  • non si può fare per interposta persona.
  • non si può revocare (art. 256).
  • non produce effetti rispetto ad altre persone, diverse dal genitore e dal figlio (art. 258 co. 1).
  • non può contenere indicazioni relative all’altro genitore (art. 258 co. 2).

 Il riconoscimento non può essere fatto da genitori che non abbiano compiuto sedici anni (art. 250 co. 5). Il riconoscimento del figlio che ha compito sedici anni:

  • non produce effetto senza il suo assenso (art. 250 co. 2).
  • non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento (art. 250 co. 3). Tale consenso, comunque, non può essere rifiutato se il riconoscimento risponde all’interesse del figlio (art. 250 co. 4).

Il riconoscimento può essere impugnato dal riconoscente o da chiunque vi abbia interesse:

  • per difetto di veridicità (azione imprescrittibile) (art. 263).
  • per violenza (azione si prescrive in un anno dal giorno in cui la violenza è cessata) (art. 265).
  • per effetto di interdizione giudiziale (azione si prescrive in un anno dalla data della revoca dell’interdizione) (art. 266).

L’inerzia del padre, della madre o di entrambi, può essere vinta da parte del figlio che vuole sia accertata la paternità o la maternità.

 Figli adulterini e incestuosi

Mentre i figli nati da una relazione extraconiugale (adulterini) si possono riconoscere e possono anche essere inseriti nella famiglia (art. 252), non è ammissibile il riconoscimento dei figli incestuosi (art. 251). Si fa tuttavia eccezione:

  • per il caso in cui i genitori al tempo del riconoscimento ignorassero il vincolo esistente tra loro.
  • per il caso in cui sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva affinità.

L’eventuale riconoscimento, comunque, viene autorizzato dal giudice, avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitargli qualsiasi pregiudizio (art. 251).

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