La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione, necessaria per dare modo a chiunque voglia opporsi al matrimonio di venirne a conoscenza.

L’opposizione (art. 102), che ha l’effetto di sospendere la celebrazione del matrimonio, può essere fatta da:

  • genitori.
  • parenti entro il terzo grado.
  • coniuge del nubendo.

 La celebrazione del matrimonio, che avviene pubblicamente dinanzi all’ufficiale di stato civile, può essere fatta anche per procura, ma solo per i militari in caso di guerra e per i residenti all’estero (art. 111). Tale procura, che può essere revocata, deve contenere l’indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre e perde ogni effetto centottanta giorni dopo il suo rilascio.

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