La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione, necessaria per dare modo a chiunque voglia opporsi al matrimonio di venirne a conoscenza.
L’opposizione (art. 102), che ha l’effetto di sospendere la celebrazione del matrimonio, può essere fatta da:
- genitori.
- parenti entro il terzo grado.
- coniuge del nubendo.
La celebrazione del matrimonio, che avviene pubblicamente dinanzi all’ufficiale di stato civile, può essere fatta anche per procura, ma solo per i militari in caso di guerra e per i residenti all’estero (art. 111). Tale procura, che può essere revocata, deve contenere l’indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre e perde ogni effetto centottanta giorni dopo il suo rilascio.