Nel linguaggio comune possesso e proprietà vengono utilizzati come sinonimi, ma impropriamente, dato che la proprietà è una situazione di diritto, mentre il possesso è una situazione di fatto.

Due sono i significati che il termine possesso può avere:

  • il primo coincide con quello di proprietà.
  • il secondo si riferisce alla situazione in cui una persona ottiene e mantiene una certa cosa.

Il possesso, comunque, viene definito come il potere sulla cosa, che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di un altro diritto reale (possesso minore) (art. 1140 co. 1). Tale possesso, quindi, viene qualificato come un particolare comportamento: non rileva che colui che si comporta come proprietario lo sia concretamente. Non si deve tuttavia cadere nell’equivoco che il termine potere sia interpretato a livello giuridico, dato che in realtà tale termine rimanda ad un controllo, ad un potere di fatto.

Il possesso, comunque può essere (art. 1140 co. 2):

  • immediato/pieno, se viene esercitato direttamente dal possessore.
  • mediato, se il possessore è in rapporto con la cosa attraverso un altro soggetto, il detentore, che la tiene per conto del primo.

 Tutto ciò che può essere oggetto di proprietà può essere anche oggetto di possesso, ma non viceversa: non possono infatti formare oggetto di possesso cose di cui non è possibile acquistare la proprietà (es. beni demaniali). Rispetto a questi beni i soggetti sono comunque tutelati dall’ordinamento (art. 1145). In relazione alla possibilità o meno di possedere beni immateriali (es. aziende, invenzioni, ditte, servitù non apparenti), si riscontrano opinioni discordanti.

La summa delle prerogative legate al possesso prende il nome di ius possessionis (vantaggi che il possesso genera a favore del possessore), che si differenza dallo ius possidendi (situazione di chi ha effettivamente diritto a possedere il bene, che determina anche il diritto di rivendicare la cosa verso chi la possieda senza diritto).

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