Il pegno è costituito a garanzia dell’obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore (art. 2784 co. 1). Occorre precisare che il pegno, oltre che sui beni mobili, si può costituire (art. 2784 co. 2):

  • sulle universalità di mobili (art. 816).
  • sui crediti che il debitore vanti nei confronti di altri (art. 2800).
  • su altri diritti aventi per oggetto beni mobili.

Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa (art. 2786): questo significa che il contratto con il quale si costituisce il pegno è un contratto reale.

 A tutela del debitore si dispongono le seguenti cose:

  • il creditore pignoratizio è tenuto a custodire la cosa avuta in pegno, e a rispondere della sua perdita o del suo deterioramento (art. 2790).
  • il creditore pignoratizio è tenuto a non usare la cosa senza il consenso del debitore e a non disporne concedendola ad altri in pegno o in godimento (art. 2792).
  • il creditore pignoratizio, se la cosa è fruttifera, può raccogliere i frutti e consumarli, imputandone il valore prima alle spese, poi agli interessi e infine al capitale (art. 2791).

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