Per quanto riguarda la misura dell’indennizzo, vi sono disposizioni diverse a seconda del procedimento che si instaura.
La legge del 1865 prevedeva che esso corrispondesse esattamente al valore di mercato del bene espropriato, ma già alla fine dell’Ottocento si riscontrava la tendenza a circoscrivere sia il valore del bene che il suo corrispondente indennizzo. La Costituzione del 1948 stabilisce che la proprietà può essere espropriata per motivi di intesse generale salvo indennizzo che, secondo l’interpretazione della Corte costituzionale, non deve essere irrisorio, per quanto vi sia comunque un aggancio al valore effettivo del bene.
La materia dell’indennizzo è stata riordinata dal testo unico sugli espropri, ( l. n. 327 del 2001 e dleg. n. 302 del 2002) che ha disposto i seguenti elementi:
- il vincolo dell’espropriazione decade se entro cinque anni il procedimento non sia stato avviato.
- il proprietario ha diritto di controllare il progetto di realizzazione dell’opera.
- il proprietario ha diritto ad un’indennità, che può essere liquidata in prevenzione o nel corso del procedimento espropriativo, oppure con decreto di esproprio.
- per l’utilizzazione senza titolo dell’area del privato è assicurato il risarcimento del danno.