L’art. 833 fa divieto al proprietario di compiere atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri (atti emulativi). Il proprietario, infatti, non ha il diritto di usare e abusare delle cose e non può più farne un uso contrario all’interesse pubblico.

Perché l’atto sia considerato lesivo, comunque, occorre:

  • l’intenzione di nuocere (animus nocendi), che deve essere interpretata in modo oggettivo, ovvero facendo riferimento solo al comportamento.
  • un comportamento attivo.
  • che non si apporti alcun vantaggio al proprietario.
  • che non vi siano altre azioni da far valere per tutelare la proprietà.

 Sebbene la proprietà del suolo si estenda al sottosuolo, con tutto ciò che vi contiene, il proprietario non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle (art. 840).

 Il proprietario può chiudere il fondo in qualsiasi momento (art. 841), tuttavia non può impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia (art. 842). Al contrario, per l’esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.

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