La paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui è ammesso il riconoscimento (art. 269). L’azione per ottenere tale dichiarazione ammette qualsiasi tipo di prova, è imprescrittibile e può essere proseguita dai discendenti (art. 270).

La sentenza produce gli stessi effetti del riconoscimento (art. 277). Nel caso in cui non si possa proporre l’azione, comunque, il figlio può agire per richiedere l’assistenza materiale dai genitori naturali (art. 279).

Legittimazione del figlio

Il figlio naturale può acquistare la legittimità principalmente in due modi (art. 280):

  • legittimazione per susseguente matrimonio (art. 283), ovvero quando i genitori del figlio si uniscono in matrimonio dopo la sua nascita. Gli effetti di tale legittimazione decorrono dalla data del matrimonio, se il figlio era stato riconosciuto prima o contestualmente al matrimonio, o dalla data del riconoscimento, se il figlio viene riconosciuto successivamente.
  • legittimazione per provvedimento del giudice (art. 284), che può essere concessa solo a patto che non contrasti con gli interessi del figlio e ad altre condizioni.

Tale legittimazione non impedisce l’azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimo o legittimato (art. 289).

 Potestà dei genitori

La potestà consiste nel potere/dovere genitoriale di mantenere, educare e istruire il figlio, amministrando, tra l’altro, quelli che sono i suoi beni. In seguito alla riforma del 1975, che ha portato all’abolizione del concetto di patria potestas, la potestà dei genitori viene esercitata di comune accordo dal padre e dalla madre (art. 316 co. 2). Tale potestà deve essere esercitata congiuntamente (anche in caso di separazione o divorzio), a meno che la lontananza, l’incapacità o un altro impedimento ne rendano impossibile l’esercizio a uno dei genitori. (art. 317).

La potestà spetta al genitore che abbia riconosciuto il figlio (art. 317 bis) tuttavia:

  • se i genitori convivono la potestà spetta ad entrambi.
  • se i genitori non convivono la potestà spetta al genitore convivente con il figlio.
  • se nessuno convive con il figlio la potestà spetta al genitore che lo ha riconosciuto per primo.

 In caso di violazione dei doveri, il genitore inadempiente può essere privato della potestà (art. 330 co. 1). Nei casi gravi (art. 330 co. 2) oppure in casi meno gravi ma comunque pregiudizievoli per il figlio (art. 333 co. 1), il giudice può ordinare l’allontanamento del minore dalla residenza familiare oppure l’allontanamento del genitore o del convivente che maltratta o abusa dal minore.

Tali provvedimenti sono comunque revocabili in qualsiasi momento (art. 333 co. 2).

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