Il legato testamentario, contenuta nel testamento o in un’apposita scheda, è una manifestazione della volontà del testatore e consiste in una disposizione a titolo particolare di un diritto a contenuto patrimoniale (art. 588). Esso procede in modo parallelo e indipendente dall’eredità, perché il testatore non deve aver considerato l’universalità del patrimonio. Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare (art. 649 co. 1), e questo perché il legatario, acquistando automaticamente il legato all’apertura della successione, non subisce nessun detrimento patrimoniale.

La disciplina dei legati cambia in base a chi risulta essere proprietario della cosa legata:

  • quando l’oggetto del legato appartiene al testatore, la proprietĂ  o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore (art. 649 co. 2). Il legatario, tuttavia, deve domandare all’onerato il possesso della cosa legata.
  • quando l’oggetto del legato appartiene all’onerato o ad un terzo, il legato è nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che egli sapeva che la cosa apparteneva all’onerato o ad un terzo (art. 651). Il legato di cosa del terzo comporta che l’onerato l’acquisti e la trasferisca al legatario, oppure che ne paghi il giusto prezzo al legatario.
  • quando l’oggetto del legato appartiene solo in parte al testatore, il legato è valido solo per questa parte, salvo che risulti che la volontĂ  del testatore era nel senso di legare l’intero (art. 652).

 Sussistono poi altri casi particolari:

  • se la cosa non esiste nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, il legato non ha effetto (art. 654).
  • se la cosa è giĂ  di proprietĂ  del legatario al momento dell’apertura della successione, il legato è nullo (art. 656).
  • se la cosa è stata acquistata dal legatario a titolo oneroso o gratuito dal testatore dopo la confezione del testamento, il legato è senza effetto (art. 657 co. 1).
  • se la cosa è stata acquistata dal legatario a titolo gratuito dall’onerato o da un terzo dopo la confezione del testamento, il legato è senza effetto. Al contrario, se la cosa è stata acquistata a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso delle spese (art. 657 co. 2).

Il legato di credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore (art. 658). Il legato fatto dal testatore al suo creditore senza fare menzione del debito non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito (art. 659).

Il prelegato, una disposizione a favore di un erede beneficiario e a carico di tutta l’eredità, è destinato ad avere effetto prima della divisione mediante prelievo o prededuzione. Tale legato può essere disposto anche a favore dell’erede unico e può gravare anche su uno solo tra più eredi.

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