Il complesso degli interessi si racchiude nella clausola generale del danno ingiusto (art. 2043) e quindi, dato che il sistema di responsabilità si presenta come atipico, non sarebbe necessario operare una rassegna degli intessi tutelati dalla responsabilità civile: qualsiasi interesse potrebbe essere ritenuto meritevole di tutela.
L’art. 2043, tuttavia, nonostante sia costruito con la tecnica della clausola generale, è stato interpretato in senso restrittivo fino agli anni 60. Solo di recente è stato superato il principio che riteneva tutelabili unicamente le lesioni dei diritti soggettivi assoluti (es. proprietà). Sembra quindi necessario operare una rassegna degli interessi più frequentemente tutelati.