Impresa coniugale
L’art. 177 fa riferimento a due diverse fattispecie di impresa coniugale:
- aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Esse fanno parte del patrimonio coniugale.
- aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio, ma gestite da entrambi. Esse non fanno parte del patrimonio coniugale, in cui tuttavia cadono gli utili e gli incrementi.
L’elemento unificante tra queste due fattispecie è la gestione comune, a cui però devono partecipare soltanto i coniugi. Se vi partecipano anche altri soggetti, infatti, la fattispecie rientra nell’impresa familiare o, in generale, nell’impresa collettiva.
Da questa fattispecie va distinta l’azienda coniugale, che consiste nel complesso di beni che può essere nella titolarità dei coniugi, oppure può essere da essi preso o dato in affitto
 Impresa familiare
L’impresa familiare viene disciplinata dall’art. 230 bis, il cui testo, tuttavia, risulta essere equivoco: esso potrebbe indurre a credere che l’impresa familiare dia luogo ad un rapporto associativo, mentre in realtà si tratta di un’impresa individuale. Solo uno dei familiari è titolare dell’impresa e assume la qualifica di imprenditore, mentre gli altri prestano semplicemente il loro lavoro, avendo diritto al mantenimento, obbligatoriamente, agli utili e agli incrementi. L’attività prestata dai familiari deve essere continuativa, ma non è necessario che sia anche esclusiva.