Mentre la successione legittima è disposta nell’interesse della famiglia, la disciplina della successione testamentaria trova il proprio fondamento nella tutela dell’interesse individuale del testatore. Tale successione trova nell’autonomia privata la propria ragione sostanziale, motivo per cui il testamento rappresenta una proiezione dell’autonomia privata nell’ambito delle ultime volontà del soggetto, alle quali si consente di proiettarsi oltre l’estinzione del soggetto stesso.

Il testamento, quindi, si pone come una sublimazione dell’autonomia, che tuttavia appare alquanto circoscritta, dato che incide soltanto su tre profili del fenomeno successorio:

  • imprime una direzione soggettiva alla delazione (es. istituzione di Tizio o di Caio).
  • assume rilievo nella direzione della quota della chiamata (es. nomina eredi Tizio e Caio, ma in quote diverse).
  • istituisce legati.

 Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (art. 587 co. 1).

I caratteri del testamento discendono dal principio fondamentale della tutela della volontà del legislatore, motivo per cui il testamento si pone come atto:

  • personalissimo, in quanto può essere redatto solamente dal testatore. Sono infatti nulle la disposizione rimessa all’arbitrio del terzo (art. 631) e la determinazione di legato per arbitrio altrui (art. 632).

La disciplina del legato alternativo (art. 665) costituisce una deroga al principio di stretta personalità, così come la relatio formale, ovvero l’accertamento di un fatto esterno al testamento a cui si rinvia, e la relatio sostanziale (art. 733 co. 2).

  • unilaterale, in quanto riguarda esclusivamente il testatore.
  • libero, in quanto la volontà del testatore non può essere coartata o condizionata.
  • formale, in quanto deve essere redatto nelle forme stabilite dalla legge.

Il formalismo ha la funzione di assicurare la ponderatezza dell’atto, salvaguardando così la figura del disponente. L’ordinamento, infatti, dimostra la massima avversione verso il testamento orale (nuncupatio).

  • sempre revocabile, in quanto il testatore può modificarlo, revocarlo o distruggerlo in qualsiasi momento. Tale elemento determina che in ambito testamentario sia ammesso l’arbitraggio boni viri, mentre sia escluso il mero arbitrio.
  • a causa di morte, in quanto solo la morte del testatore giustifica l’attribuzione.
  • di ultima volontà, in quanto rileva giuridicamente nei confronti dei terzi solo dopo la morte del testatore.
  • a titolo gratuito.
  • a contenuto patrimoniale (concetto ristretto). Il testamento, tuttavia, può contenere anche disposizioni di carattere non patrimoniale (concetto ampio), ugualmente efficaci (art. 587 co. 2).
  • certo.

 In generale si distinguono:

  • l’atto post mortem, ovvero il testamento, l’unico atto di questo tipo che il nostro ordinamento conosca.
  • i negozi post mortem, ovvero gli atti tra vivi in cui l’evento della morte si inserisce come condizione o termine di efficacia.
  • i negozi trans mortem, ovvero i negozi alternativi al testamento utilizzati per regolare situazioni patrimoniali dopo la morte.

Per poter accertare che una dichiarazione contenuta in un documento sia espressiva delle ultime volontà, ovvero sia destinata ad avere effetto dopo la morte del dichiarante, occorre verificare che tale volontà si sia compiutamente e incondizionatamente formata e manifestata: si tratta quindi di un problema interpretativo che tiene conto, tra le altre cose, anche delle espressioni usate dal testatore (es. lascio ). Il testamento può essere confezionato in un unico documento o in più documenti, siano essi coevi o successivi, ma se le disposizioni che vi sono contenute non risultano compatibili, prevalgono quelle successive.

Dal testamento deve risultare a favore di chi la disposizione viene effettuata: se la persona viene indicata in modo da non poter essere determinata, infatti, la disposizione risulta essere nulla (art. 628). Non è comunque necessaria l’indicazione del nome del beneficiario, essendo sufficienti elementi certi di identificazione.

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