Il diritto di famiglia è una branca del diritto privato che disciplina i rapporti familiari in genere.

La Costituzione definisce la famiglia all’art. 29 come società naturale fondata sul matrimonio. E l’art. 31 Cost. affida allo Stato il compito di agevolarne la formazione e favorire l’adempimento delle sue attribuzioni. con particolare riguardo alle famiglie numerose. Il codice civile dedica alla famiglia il primo libro.

Nella maggior parte dei casi gli atti giuridici familiari costituiscono atti puri (non ammettono termine ne condizione) e personalissimi (non ammettono rappresentanza).

Inoltre non possono essere oggetto di transazione tra le parti.

Tra i REATI contro la famiglia troviamo:

– delitto contro il matrimonio (bigamia)

– delitto contro la morale familiare (incesto)

– delitto contro l’assistenza familiare

Come già detto il matrimonio è l’origine della famiglia, da esso derivano tre diversi ordini di rapporti:

1) rapporto di coniugio : cioè il rapporto tra moglie e marito

2) rapporti di parentela: la parentela è il vincolo tra due persone che discendono dallo stesso stipite. Le linee di parentela si dividono in:

a) parentela in linea retta quando le persone discendono l’una dall’altra, come ad esempio padre e figlio;

b) parente in linea collaterale quando, pur avendo uno stipite in comune non discendono l’una dall’altra, come ad esempio fratello e sorella.

(I gradi di parentele si ottengono contando le persone che si incontrano salendo fino allo stipite in comune e togliendone una)

3) rapporto di affinità che sono i vincoli tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge, come, ad esempio, il genero e la nuora.

 DIRITTO AGLI ALIMENTI:

Gli alimenti sono, in generale, le prestazioni di assistenza materiale dovute per legge alla persona che si trovi in stato di bisogno economico, anche se per propria colpa e rientrano tra gli obblighi di solidarietà familiare.

Secondo la legge sono tenuti all’obbligazione alimentare, nell’ordine i seguenti soggetti:

  • il coniuge
  • i figli , anche se adottivi, e in loro mancanza i discendenti prossimi;
  • i genitori e in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
  • gli adottanti;
  • i generi e le nuore;
  • i suoceri;
  • i fratelli e le sorelle 

L’ammontare degli alimenti è commisurato dal giudice tenendo conto dei bisogni dell’alimentando e delle condizioni economiche dell’obbligato

Tale obbligo può essere adempiuto tenendo l’alimentando presso la propria casa e quindi provvedendo direttamente ai suoi bisogni oppure corrispondendogli un assegno periodico.

Dagli alimenti va tenuto distinto il mantenimento

IL MANTENIMENTO

È l’assegno dovuto al coniuge separato dall’altro coniuge, qualora il primo non abbia adeguati redditi propri e la separazione non sia a lui addebitabile per colpa.

 L’assegno deve garantire a chi lo riceve di godere dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, sempre che il coniuge obbligato si trovi effettivamente nella condizione economica di poterlo versare.

Il mantenimento può essere corrisposto mensilmente oppure in un’unica soluzione. Il coniuge a cui spetta l’assegno può rinunciarvi.

Si distingue dagli alimenti perché NON è legato ad uno stato di bisogno!