Prendendo ad esempio alcuni articoli, notiamo come la nozione di famiglia sia funzionale alla volontà del legislatore:
- art. 536: il legislatore ricomprende nella famiglia i coniugi, i figli legittimi e naturali e gli ascendenti.
- art. 565.: il legislatore aggiunge al disposto dell’articolo precedente i collaterali e gli altri parenti.
- art. 1023: il legislatore, trattandosi del diritto all’uso ed all’abitazione, ricomprende i figli adottivi, oltre a quelli legittimi e naturali, gli affiliati e le persone che convivono con il titolare del diritto per prestargli i loro servizi.
- art. 230: il legislatore, in materia di impresa familiare, ricomprende i coniugi, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
L’ambiguità della nozione di famiglia è presente nella stessa Costituzione, nel disposto dell’art. 29. In tale articolo, infatti, il costituente da un lato vuole dare rilevanza alla fenomenologia della famiglia, identificandola come società naturale e quindi riconoscendogli un margine di diversificazione, ma dall’altro la mostra come fondata sul matrimonio e quindi difficilmente esposta a modificazioni future.