Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge. Tale incapacità riguarda (art. 591):
- coloro che non hanno compiuto la maggiore età.
- gli interdetti per infermità di mente.
- quelli che si provi essere stati incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.
L’incapacità di ricevere per testamento, invece, riguarda:
- il tutore (o protutore), dopo la sua nomina (art. 596).
- il notaio, i testimoni e l’interprete (art. 597).
- chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto (art. 598).
- le persone interposte a quelle che sono incapaci (art. 599).