Nel linguaggio giuridico, quando parliamo di bene culturale o di bene ambientale trattiamo di beni che, pur appartenendo ai privati, sono sottratti all’egoistico uso dei proprietari per essere posti al servizio anche della collettività.

Al riguardo sono da menzionare la l. n. 1089 del 1939 sulle cose d’arte e la l. n.1497 del 1939 sulle bellezze naturali, provvedimenti questi che dispongono particolari limitazioni e imposizioni a carico del proprietario, relative all’obbligo di conservazione dei beni e alla loro circolazione.

 Partendo dall’analisi l’art. 9 della Costituzione, in cui viene disposta la tutela del paesaggio (co. 2), la Corte costituzionale ha stabilito che i vincoli imposti al proprietario non sono indennizzabili, dal momento che rappresentano un peso imposto al proprietario per l’interesse collettivo che tali beni investono. Si assiste così al sovvertimento del tradizionale principio in base al quale il proprietario ha il diritto di usare e di abusare il bene di cui è titolare, per affermare, al contrario, il principio del controllo pubblico e sociale dei beni di interesse collettivo.

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