I genitori hanno la rappresentanza legale del minore in tutti gli atti civile e ne amministrano i beni (art. 320). Essi, tuttavia, non possono in nessun modo rendersi acquirenti dei beni del minore, pena l’annullabilità dell’atto (art. 323).

I genitori, a meno che non abbiano ottenuto previamente l’autorizzazione del giudice tutelare e vi sia una necessità o utilità evidente del figlio, non possono:

  • alienare.
  • ipotecare.
  • dare in pegno.
  • accettare o rinunziare ad ereditĂ  o legati.
  • accettare donazioni.
  • procedere allo scioglimento di comunioni.
  • contrarre mutui.
  • contrarre locazioni ultranovennali.
  • compiere altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.
  • promuovere, transigere e compromettere in arbitri giudizi relativi a tali beni.

 In caso di conflitti patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potestà, oppure tra di essi e i genitori il giudice tutelare provvede a nominare ai figli un curatore speciale. Tale curatore può essere chiesto anche nel caso in cui i genitori non vogliano compiere atti di ordinaria o straordinaria amministrazione (art. 321). La violazione di tali disposizioni comporta l’annullabilità dell’atto su istanza dei genitori, del figlio e dei suoi aventi causa o eredi (art. 322).

 Oltre ad amministrare i beni e genitori hanno l’usufrutto (legale) dei beni del figlio, i cui frutti sono destinati al mantenimento della famiglia e all’istruzione e all’educazione dei figli (art. 324).

Sono esclusi dall’usufrutto:

  • i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro.
  • i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione.
  • i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestĂ  non ne abbiano l’usufrutto.
  • i beni pervenuti al figlio per ereditĂ  o legato e accettati nell’interesse del figlio contro la volontĂ  dei genitori esercenti la potestĂ .

 Se il patrimonio del minore è male amministrato il giudice può dare direttive ai genitori o, nominando un curatore, rimuoverli dall’usufrutto (art. 334).

 Tutela del minore

Se entrambi i genitori sono morti o non possono esercitare la potestĂ , si apre la tutela e al minore viene nominato un tutore (art. 343). Il giudice sceglie il tutore sulla basa della designazione del genitore che per ultimo ha esercito la potestĂ , oppure, nel caso in cui questa manchi, sceglie tra gli ascendenti o gli altri parenti prossimi o affini del minore.

Il tutore, il cui ufficio è gratuito, provvede a redigere l’inventario dei beni del minore, amministra e impiega i beni con l’autorizzazione del giudice tutelare e rende il conto finale. Nel farlo deve utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia e rispondere dei danni (art. 382).

Nel caso in cui vi sia un conflitto di interessi con il tutore, il giudice nomina un protutore, che presenta le sue stesse caratteristiche.

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