Surrogazione (volontaria):

  • art. 1180: l’obbligazione può essere adempiuta da un terzo se il creditore non ha interesse che il debitore esegua la prestazione personalmente. Se il debitore manifesta la sua opposizione il creditore può rifiutare l’adempimento.
  • art. 1201: il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti (nei confronti del debitore).
  • art. 1202: il debitore può surrogare il mutuante nei diritti del creditore anche senza il suo consenso nei seguenti casi:
    • il mutuo e la quietanza risultano da un atto con data certa.
    • nell’atto di mutuo è indicata la destinazione della somma mutuata.
    • nella quietanza viene menzionata la dichiarazione del debitore riguardo la provenienza della somma impiegata per il pagamento.

 Surrogazione (legale):

  • art. 1203: la surrogazione di diritto ha luogo nei seguenti casi:
    • a vantaggio del creditore che paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito.
    • a vantaggio dell’acquirente di un immobile che paga il creditore a favore del quale l’immobile è ipotecato.
    • a vantaggio di chi, tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interessa di soddisfarlo.
    • a vantaggio dell’erede che paga i debiti ereditari.
    • altri casi stabiliti dalla legge.

Dal pagamento con surrogazione (vedi sopra) si distingue la surrogazione reale. Nel primo caso vi è la sostituzione del creditore, mentre nel secondo vi è la sostituzione dell’oggetto dato in pagamento (art. 1259).

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