I diritti relativi, a differenza di quelli assoluti, si identificano con una sola categoria: quella dei diritti di credito. Questi diritti danno luogo a rapporti giuridici che si dicono rapporti obbligatori o di obbligazione. I rapporti obbligatori si distinguono da quelli reali, i quali s’ipotizzano quando in riferimento allo stesso bene concorrono, insieme al diritto di proprietà, altrui diritti reali di godimento. Il rapporto obbligatorio può essere unilaterale o bilaterale a seconda che la relazione fra le parti si esaurisce nel fatto che l’una è debitore e l’altra è creditore, o invece ciascuna di esse, sia tenuta nei confronti dell’altra ad eseguire una determinata prestazione. Quando il rapporto sia sorto in funzione di uno scopo comune, esso potrà anche essere plurilaterale, come avviene nel rapporto associativo costituito da più di due soci. Sia i rapporti obbligatori che quelli reali sono regolati da norme generali e da norme specifiche. I rapporti reali hanno una disciplina specifica in ragione del tipo di diritto (usufrutto, servitù ecc.). I rapporti obbligatori sono regolati dalla disciplina generale delle obbligazioni e da norme peculiari previste in ragione della loro fonte. Il c.c. prevede regole speciali per alcuni tipi di obbligazioni, si tratta delle obbligazioni pecuniarie, delle obbligazioni alternative, delle obbligazioni in solido e delle obbligazioni divisibili e indivisibili. Regole particolari sono previste per l’obbligazione di consegnare una cosa determinata e per quella che ha per oggetto la prestazione di cose determinate nel genere. L’obbligazione reale è quella che si estingue con la cessazione dell’appartenenza.