Nel negozio giuridico esistono alcuni elementi, detti ESSENZIALI, che mancando, anche uno solo, annullano l’intera validità del negozio giuridico stesso (art. 1418 cod. civ.). Essi, a norma dell’art. 1325 cod. civ., sono:
– uno o più soggetti,
– la volontà,
– una forma scritta di manifestazione, se richiesta dalla legge,
– la causa.
Essi devono essere richiesti sempre per la validità del negozio giuridico, mentre per altri casi, sono richiesto alcuni soltanto.
La causa consiste nella funzione socio-economica che il negozio giuridico deve esplicare.
Il potere di compiere gli atti giuridici alle porti deve trovare una giusta motivazione per il soddisfacimento degli stessi.
La causa è il quarto elemento essenziale per la costituzione del negozio giuridico (art. 1325 cod. civ.).
A giustifica un obbligo non basta la presenza di una promessa o di un’accettazione, ma occorre che tale attività sia accompagnata da una giusta ragione.
Il testamento, ad esempio, diviene valido con il giungere della propria morte che ne costituisce la causa essenziale e senza la quale l’atto giuridico testamento non avrebbe senso ma soprattutto validità.
Quindi la causa è elemento essenziale pena la nullità (Es. Tizio compra da Caio un libro già di sua proprietà, il negozio è nullo per mancanza di causa, ecc.).
La causa non è da confondere con il motivo che è considerato lo scopo per il quale il negozio giuridico viene compiuto.
Ad esempio.
Una persona fa un acquisto (causa del negozio acquisto) per investire del denaro (motivo del negozio acquisto).
In questo caso la causa del negozio giuridico costituisce la validità dello stesso mentre il motivo è lo scopo per cui il negozio giuridico viene a compimento.
La causa, inoltre, è molto importante ed essenziale, oltre che per la validità del negozio giuridico stesso, anche per l’individuazione della tipologia di negozio.
Una volta trovato il tipo di negozio giuridico, se questo è nominato (o tipico), tra quelli previsti dalla legge, troverà la sua disciplina nel Codice Civile stesso, se, invece, è innominato (o atipico), troverà la sua disciplina in leggi speciali o confrontandolo con quelli previsti e conosciuti dal Codice.
Pur essendo essenziale, la causa a volte può mancare del tutto per mantenendo valido il negozio giuridico che perciò si chiamerà negozio astratto (Es. la procura, ecc.).
Questo però non vuol dire che pur senza causa il negozio è valido, sarebbe una contraddizione, ma lo diviene solo perché la causa è rintracciata solo in un secondo tempo.
I negozi astratti sono solo quelli previsti dalla legge e nessun altro.
Gli atti giuridici possono essere leciti o illeciti, ovviamente vietati e puniti dalla legge ed il confine di demarcazione tra le due fattispecie è il rapporto tra la volontà di chi li compie e gli effetti che questi producono.
Il negozio giuridico illecito produce un proprio effetto involontario che è l’obbligo del risarcimento espressamente disposto dagli artt. 2043 e 2059 del cod. civ..
Illecito si definisce un negozio che ha per oggetto, causa o condizione un fatto contrario al buon costume, o all’ordine pubblico o alle norme imperative dell’ordinamento giuridico.
Illecito è anche il negozio giuridico che abbia un motivo non conforme alle norme giuridiche sia esso disposto da una parte che da entrambe (Es. vendita di un locale da destinare ad un contra bonos mores) .
Quando l’illiceità colpisce una parte non essenziale del negozio giuridico, non tutto l’atto giuridico cade ma rimane viva e salda la parte sana liberandosi esclusivamente della parte illecita. Quando, invece, l’illecito colpisce tutto il negozio o la gran parte di esso, è nullo l’intero atto giuridico.
Il buon costume non è disciplinato e descritto da alcuna norma giuridica ma è l’insieme delle norme di comportamento sociale ed etico tramandati nel tempo come mores maiorum.
Nei casi di illiceità i contratti non producono alcuna obbligazione tra le parti e nessun effetto giuridico tanto che chi ha offerto una prestazione ha il diritto di chiederne il rimborso (art. 2035 cod. civ.).
Chi invece contribuisce alla realizzazione di un negozio giuridico contro il buon costume non ha alcun diritto di risarcimento o restituzione.
In virtù dell’art.1344 cod. civ. si ha un contratto in frode alla legge quando si rispetta la legge ma se ne viola il contenuto (Es. evasioni fiscali, ecc.), quando, cioè, il contratto costituisce un mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa, pur nel rispetto formale della legge.
In questo senso il contratto in frode alla legge si distingue dalla simulazione perché concorre la volontà di chi lo compie contro la mancanza di volontarietà di colui che simula.
Così accade se per aggirare il divieto legale del patto commissorio (art. 2744 cod. civ.) il creditore acquista il bene dal suo debitore con la somma che quest’ultimo gli deve.
La ratio del veto del patto commissorio è di duplice entità:
1. si vuole evitare che il debitore in un momento di bisogno si privi del proprio bene vendendolo ad un prezzo sicuramente inferiore rispetto al vero valore reale;
2. si vogliono tutelare gli altri eventuali creditori che vantano una prelazione di grado posteriore i quali hanno un comune interessi che la cosa venga venduta giudizialmente per potere anch’essi concorrere sul ricavato (pars condicium creditorum).
In virtù di tale illecito, un contratto così stipulato costituisce elemento di nullità perché è viziato l’elemento causa in quanto illecita, e la ripetibilità delle prestazioni eseguite.
Affinché un negozio giuridico sia nullo per illiceità è necessario:
• che questo violi l’ordinamento giuridico con il proprio contenuto;
• che ci sia l’intenzione dolosa di chi lo compie.
Il contenuto del negozio giuridico può essere assai vario e complesso purchè non si violino le norme imposte dall’ordinamento giuridico tanto che i soggetti sono autonomi e liberi di fissare tutte le clausole che preferiscono per l’interesse proprio o di terzi (art. 1322 cod. civ.).
La realizzazione degli interessi è possibile sia con la figura dei negozi giuridici tipici (o nominati), cioè quelli previsti e disciplinati dall’ordinamento giuridico e dal Codice Civile in particolare, sia da quelli atipici (o innominati), cioè non previsti dall’ordinamento giuridico ma comunque contenenti forme e figure tipiche dei negozi giuridicamente rilevanti.