Quasi sempre, l’esistenza di un fatto giuridico ha valore concreto qualora si riesca a dimostrarne l’effettiva esistenza. Basta questa definizione molto semplice per capire quanto importanza abbiano le prove nel mondo del diritto.

Davanti il giudice è la stessa cosa non avere un diritto o non poterlo dimostrare.

I mezzi di prova sono: le persone e i fatti.

Essi si possono considerare staticamente (Es. ispezione di un documento, ecc.) o dinamicamente (Es. interrogazione di un testimone, giuramento, ecc.).

I fatti devono essere provati dalle parti e in relazione a questi il giudice applicherà le relative norme in materia e deciderà secondo giustizia.

Le parti possono anche consigliare ed indicare il giudice circa le norme da utilizzare e valutare fermo restando che quest’ultimo ha un piena autonomia decisionale e di lavoro in generale.

Rimane comunque ferma la teoria sull’onere delle prove che vede in ogni caso l’attore come unico ricercatore di prove per dimostrare il diritto che rivendica e di cui chiede giustizia. Tuttavia la controparte, per cercare di difendersi ed ottenere allo stesso modo giustizia, deve ricercare altre prove che sconfiggano ed annullino le prime.

Quindi riassumendo l’azione di accusa e di difesa delle parti in un procedimenti giudiziario è basato sulla ricerca e presentazione al giudici delle relative prove che giustifichino le proprie pretese e dimostrino la propria ragione.

Il giudice, prima di ammettere l’assunzione della prova, deve:

1. verificare che la prova non si a contraria alla legge;

2. verificare che la prova sia concludente per i fatti.

Le prove si differenziano in:

1. precostituite che sono quelle che si preparano direttamente al momento della realizzazione del negozio giuridico (Es. atto scritto della compravendita, ecc.);

2. semplici che sono quelle che si assumono al momento del processo (s. testimonianza, ecc.).

Solitamente il giudice accoglie le prove e le considera secondo la propria preparazione giuridica e secondo il proprio apprezzamento e convincimento. In altri casi, invece, il giudice è direttamente obbligato dalla legge (art. 116 cod. proc. civ.) a considerare certe prove in certe situazioni in determinati modi. In questi casi si parlerà di prova legale (Es. effetti della data di un documento, ecc.).

Un criteri di vitale importanza dice che un soggetto tramite la testimonianza non può costituire una prova a favore di se stesso.

La PRESUNZIONE è la prova per eccellenza e consiste nel portare a conoscenza dei fatti ignoti partendo dalla conoscenza di fatti noti (Es. dal fatto che siano passati diversi giorni dal momento in cui si potevano pretendere i pagamenti, e visto che il pagamento di un debito avviene entro poco tempo, si trae la presunzione che il pagamento è già stato fatto).

La presunzione si dice:

legale se è la legge che imperativamente stabilisce ad un fatto valore di prova in relazione ad un altro fatto;

semplice quando non sono lasciate alla volontà della legge ma dell’uomo giudice e alla sua prudenza..

Le presunzioni legali si distinguono in:

assolute se non ammettono alcuna prova in contrario;

relative se l’interessato è in grado di dimostrare il contrario a quanto si presuma.

Fra le principali fonti di prova precostituite possiamo ricordare:

1. l’ATTO PUBBLICO.

E’ il documento redatto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, competente a riceverlo sia per materia che per territorio e personalmente capace. Esso deve essere steso sotto tutte le formalità di legge pena la nullità dell’atto stesso (art. 2699).

L’ufficiale pubblico di generale competenza è il notaio, mentre gli altri pubblici ufficiali hanno una competenza settoriale (Es. segretari dei Comuni o di pubbliche amministrazioni, ecc.).

Mancando un requisito di forma, di capacità o di competenza del pubblico ufficiale, l’atto non sarà pubblico ma verrà automaticamente dalla legge convertito in scrittura privata delle parti (art. 271 cod. civ.).

Fra le prove gli atti pubblici hanno grande importanza ed efficacia tanto che hanno valore erga omnes.

L’atto pubblico, nel suo contenuto, può essere viziato o simulato ed in questo caso si applicheranno le già viste regole di validità dei negozi giuridici.

2. la SCRITTURA PRIVATA.

Una scrittura privata è un documento di parte fatta dai soggetti interessati e dagli stessi firmata.

La scrittura fa piena prova da quando venga accertata l’autenticità della firma. Importante è ricordare che in una scrittura privata le parti non possono scrivere nulla a favore dei propri interessi ma solamente contro. Nel caso in cui la scrittura riguardi due parti, questa avrà valore integrale inter partes.

Davanti a terzi, quando la data non risulta dall’autenticazione della firma, questa verrà accertata dalla registrazione all’ufficio del registro o da un evento accaduto in un precedente giorno a quello della stipula della scrittura privata.

Il Codice Civile indica anche quali sono le scritture private in campo commerciale che un imprenditore deve conservare per non meno di dieci anni, anche in fotocopia.

Nel caso di alcune registrazioni commerciali private l’imprenditore ha la possibilità di utilizzarle per i propri interessi costituendo, così, prova per se stesso, derogando il fondamentale principio.

Tra le prove semplici, ricordiamo:

1. la PROVA TESTIMONIALE.

La prova per testimoni consiste nell’assumere notizie da estranei presenti al fatto o che ne abbiano udito notizie utili.

La legge, specialmente in tema di contratti, limita l’utilizzo di prove per testimoni per la scarsezza di onestà, di fiducia e di memoria della gente.

I testimoni possono contribuire solo su concessione del giudice.

Possono, inoltre, essere chiamati a testimoniare anche minori e mai le parti interessate o coinvolte nel giudizio.

2. la CONFESSIONE.

Consiste nel riconoscimento della verità di uno o più fatti sfavorevoli per il soggetto confessore che ne ammette l’esistenza e favorevoli per la parte opposta.

Non è importante che il soggetto sia cosciente delle conseguenze anche negative che la confessione porterebbe, basta la consapevolezza del contenuto della stessa.

La confessione è irrevocabile e può essere invalida solo per violenza o per errore di fatto.

Può essere giudiziale, se fatta davanti al giudice in occasione di un interrogatorio formale o spontaneamente, o stragiudiziale se fatta da una parte all’altra ha lo stesso valore della giudiziale, mentre se fatta a un terzo o è contenuta in un testamento può essere valutata liberamente dal giudice.

3. il GIURAMENTO.

È la prova che viene fatta in estremità in mancanza di ogni altra prova durante un giudizio Civile. Per conoscere circa la verità di alcuni fatti ci si rivolge alla coscienza morale del soggetto.

Il giuramento è prestato direttamente dalla parte con formula in piedi dinanzi al giudice il quale prima avverte sull’importanza dell’atto e sulle conseguenze penali della dichiarazione falsa. Il falso giuramento è punito come reato (art. 371 cod. pen.).

Per la chiamata a giurare occorre la capacità ad agire. Il giudice deve attenersi al risultato della dichiarazione. Esistono due diverse forme di giuramento: decisorio, se questo giuramento serve a porre una decisiva volontà del giudice circa il caso Civile in oggetto al giudizio, e suppletorio se la versione di un testimone, pur essendo ricca di particolari, non convince pienamente il giudice che può chiedere questo tipo di giuramento per confermare la veridicità dei fatti raccontati affidandosi al buon senso e alla moralità del teste.

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