Hanno per oggetto una prestazione di dare una somma di denaro, come, ad es., l’obbligazione del compratore di pagare il prezzo o del mutuatario di restituire la somma ricevuta in prestito; l’adempimento consiste nel versare al creditore la somma dovuta e ha effetto liberatorio per il debitore.
- Il principio nominalistico. Il pagamento dell’obbligazione pecuniaria va fatto cc 1277 con moneta che abbia corso legale nello Stato al tempo dell’adempimento e per il suo valore nominale. Si tratta del cosiddetto principio nominalistico, in base al quale si deve aver riguardo al valore nominale che alla moneta è attribuito dallo Stato e non al valore effettivo di essa in base al potere di acquisto; in altre parole, il debitore si libera pagando la somma originariamente determinata, anche se il suo potere di acquisto si è modificato nel tempo intercorso fra la nascita del debito e la sua scadenza. Il principio nominalistico può provocare degli inconvenienti a causa del mutare del potere di acquisto del denaro, in particolare in periodi di forte inflazione.
- Clausole di garanzia. Per salvaguardare il creditore contro il rischio di svalutazione della moneta, o ipoteticamente il debitore in caso di rivalutazione, le parti possono stabilire che la somma dovuta sia variabile in relazione a determinati indici, di modo che essa conservi un potere di acquisto costante. Varie sono tali clausole di garanzia monetaria: la più diffusa è la cosiddetta clausola-oro, mediante la quale le parti stabiliscono che sia dovuta la somma di denaro equivalente al valore di una certa quantità di oro al momento del pagamento. Per gli stessi fini le parti possono anche riferirsi al corso di una valuta straniera sul mercato dei cambi, al prezzo di una certa merce o a un indice statistico del costo della vita.
- Interessi compensativi. L’obbligazione di corrispondere una somma di denaro liquida è automaticamente accompagnata, salvo che le parti l’abbiano espressamente esclusa, dall’obbligazione accessoria di corrispondere gli interessi, definiti compensativi, in misura del tasso legale cc 1284, a meno che le parti si siano accordate su un tasso d’interesse più elevato. In quest’ultimo caso, tuttavia, gli interessi debbono essere determinati per iscritto, per non dar luogo a fenomeni di usura; in mancanza di patto scritto, sono dovuti al tasso legale.
OBBLIGAZIONE |
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tipo |
prestazione |
azione di dare |
il debitore deve consegnare un bene o una somma di denaro |
azione di fare |
il debitore deve compiere una determinata azione o attività |
Obbligazione di non fare |
il debitore è impegnato a non compiere una determinata attività negativa |