Il negozio è illecito quando tende a realizzare un risultato vietato da norme o principi inderogabili, tali norme si possono riferire a norme imperative di leggi, a principi fondamentali e inderogabili dell’ordinamento giuridico da riferirsi all’ordine pubblico, o anche a concezioni morali comunemente accolte, riferite al buon costume. Il negozio illecito non è tutelato, ne riconosciuto dal diritto, tale atto non produce effetti, in tali casi il negozio o la clausola appartenente ad esso sono nulli. In particolare un negozio è illecito quando contrasta con una norma di diritto, ma tale norma deve essere imperativa. Tale norma imperativa può essere riferita sia al diritto civilistico, sia a quello penale, così come alle leggi speciali. Le norme imperative, in definitiva, limitano l’autonomia privata al fine di difendere l’individuo sprovveduto o i più deboli.

Il negozio è nullo anche quando è contrario all’ordine pubblico, tale concetto fa riferimento a quei principi di struttura politica o economica della società e vigenti nell’ordinamento giuridico e dichiarati dalla costituzione. Da ciò norme e principi possono essere suddivisi a secondi che appartengano all’ordine pubblico politico e si riferiscano alla difesa della struttura dello stato, vadano contro l’ordine della famiglia, o si riferiscano alla difesa della libertà dell’integrità dell’individuo; o che si riferiscano all’ordine pubblico economico. Tale categorie ha due diverse tipologie di norme.

Una inerente all’ordine pubblico di protezione che ha lo scopo di proteggere in certi contratto la parte debole, quando sia costretta a subire l’imposizione di contratti iniqui, oppure che si riferiscano all’ordine pubblico di struttura e di direzione economica e si tratta si regole, alle quali fanno riferimento sia operatori pubblico che privati, relativamente stabili e che determinato la struttura del sistema economico.

Tali principi regolano la concorrenza, l’eccessivo vincolo alla libertà dell’attività di lavoro, la circolazione dei beni ed anche l’urbanistica e la difesa del paesaggio. Come abbiamo già detto il negozio è illecito quando sia contrario al buon costume.

Il buon costume è costituito dall’insieme di quelle regole di comportamento sociale la cui

violazione è ritenuta scandalosa e immorale dalla collettività. Tali regole sono storicamente determinate e variabili nel tempo. Tipici sono la corruzione di pubblico ufficiali o l’istigazione alla prostituzione. Comunque nei negozi che vadano contro norme di buon costume si deve distinguere tra causa e motivo, sicuramente i vizi della causa influenzano la validità del negozio, ma solo indeterminati casi rendono erroneo o illecito l’atto negoziale. Infatti per rendere nullo un contratto a titolo oneroso la legge dispone che il motivo illecito dovrà essere comune ad entrambe le parti. Il termine comune va inteso nel senso che entrambe le parti si siano mosse affinché quel motivo illecito fosse al loro proficuo (un contratto di locazione non è nullo se il locatore sa che tale locale sarà adibito a casa di appuntamento, ma sarà illecito e di conseguenza nullo, se il locatore in considerazione di ciò aumenterà l’affitto per profittare dell’attività illecita).

LA FORMA. Nel diritto moderno la volontà negoziale si può esprimere in qualsiasi modo,

talvolta però la legge prescrive che per determinato negozi vi sia una forma determinata. Nella maggior parte dei casi tale forma è la forma scritta che potrà consistere in una scrittura privata (compravendita di beni immobili che costituiscono, modificano o estinguono diritti reali su beni) o atti pubblici in tal caso la dichiarazione negoziale dovrà venire espressa alla presenza di un notaio che redigerà un documento e che sarà messo a disposizione del pubblico donazioni, costituzioni di S.p.A. o s.r.l.).

Infine per determinati negozi vi sono particolari forme-contenuto, cioè dove all’interno di tali contratti vi siano parole particolari o particolari indicazioni o dichiarazioni (es. i trasferimenti di edifici devono contenere gli estremi della concessione edilizia ecc.).

Per il testamento infine si richiedono due forme particolari o l’olografa (scrittura di proprio pugno) o la forma segreta (depositando il documento nelle mani del notaio che redige il verbale dell’operazione) tali forme hanno lo scopo di garantire l’autenticità del documento.

La mancata adozione della forma prescritta dalla legge implica l’invalidità del documento.

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