I modi di estinzione non satisfattori. Novazione oggettiva
Le parti del rapporto obbligatorio possono sostituire all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto e titolo diverso: in questo caso l’obbligazione originaria si estingue (art. 1230). Le parti concludono un contratto avente ad oggetto un rapporto estintivo della precedente obbligazione e, nello stesso tempo, costitutivo di un nuovo rapporto. Una parziale eccezione a questo principio è stabilita dal comma 2 dell’art. 1234 che stabilisce la validità della novazione se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario. La modificazione disposta dalle parti deve riguardare un mutamento dell’oggetto o del titolo originario dell’obbligazione. Il mutamento dell’oggetto si ha quando all’originaria obbligazione di pagare si sostituisce quella di trasferire un determinato bene. Il mutamento del titolo si ha quando la stessa prestazione dovuta viene sostituita dalle parti modificando il titolo che viene ricondotto dalle parti ad es. ad un’apertura di credito. La legge prescrive che la volontà di novare il rapporto deve risultare in modo non equivoco anche tacitamente. All’estinzione dell’obbligazione originaria segue l’estinzione dei privilegi, del pegno, dell’ipoteca che garantivano il credito originario, come pure di tutte le eventuali clausole accessorie che accompagnano l’obbligazione originaria. Tale estinzione può essere derogata da espressa convenzione delle parti.
Remissione del debito
Il creditore può rinunciare volontariamente al proprio credito verso il debitore, sia concordando la rinuncia, sia per atto unilaterale del creditore. In quest’ultimo caso il debitore può opporre entro un congruo termine il proprio rifiuto alla rinuncia, impedendo l’effetto estintivo della stessa. La remissione costituisce atto a titolo gratuito del creditore riconducibile alla donazione indiretta a favore del debitore. La remissione può risultare anche da un comportamento concludente. Il più rilevante consiste nella restituzione volontaria al debitore del documento da cui risulta il credito. La rinuncia alle sole garanzie da parte del creditore garantito non comporta remissione del debito, mentre la remissione del debito comporta l’estinzione delle garanzie.
Impossibilità sopravvenuta della prestazione
L’impossibilità della prestazione comporta l’estinzione dell’obbligazione purché essa non sia imputabile al debitore.