I modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento. Disciplina generale L’obbligazione può estinguersi anche per cause diverse dall’adempimento. Il c.c. prevede specifiche fattispecie dal cui verificarsi può discendere l’estinzione dell’obbligazione. Alcune di questi si definiscono modi di estinzione satisfattori – confusione e compensazione – nei quali il creditore consegue comunque il soddisfacimento dell’interesse creditorio. Altre di queste si definiscono modi di estinzione non satisfattori – novazione oggettiva, remissione del debito, impossibilità sopravvenuta della prestazione – con il verificarsi dell’estinzione dell’obbligazione il creditore né apprende la prestazione, né consegue il suo interesse.
I modi di estinzione satisfattori. La confusione
Si verifica la confusione quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona. Non essendo concepibile l’esistenza o il perdurare di questo tipo di rapporto obbligatorio, l’obbligazione si estingue. Un esempio di confusione è rappresentato dal debitore che, per effetto della successione, divenga erede del creditore. L’estinzione dell’obbligazione a causa della confusione non opponibile ai terzi, i quali mantengono integri i loro diritto sul credito (art. 1254).
Nel caso in cui nella medesima persona si riuniscano le qualità di fideiussore e debitore principale, la fideiussione resta in vita, purché il creditore vi abbia interesse. Questo si verificherà quando il creditore principale è stato travolto da una causa di invalidità o limitato, per effetto ad es. dell’acquisto con beneficio d’inventario.