L’oggetto del contratto
L’oggetto del contratto è la cosa o l’attività sulla quale esso si fonda (il contenuto negoziale) che si distingue dal oggetto dell’obbligazione, la prestazione, e dall’oggetto della prestazione, l’attività cui il debitore deve attenersi.
Le caratteristiche essenziali dell’oggetto sono:
- liceità: non deve prevedere prestazioni o attività proibite dalla legge.
- possibile: deve esistere in modo da essere posto alla base dell’operazione economica avviata dalle parti.
- determinato: deve essere precisato.
- determinabile: devono esserci criteri che permettano di precisarlo.
L’oggetto, oltre che dalle parti, può essere determinato anche da un terzo. Questo, se le parti non hanno stabilito diversamente, deve procedere con equo apprezzamento. Se tale determinazione manca o non è valida (perché iniqua o erronea) deve essere fatta dal giudice. Al contrario le parti possono stabilire che la determinazione del terzo sia rimessa al mero arbitrio. In tal caso, se la determinazione manca e non viene sostituita, il contratto risulta nullo (art. 1349).
La forma del contratto
La forma del contratto, ovvero il modo nel quale esso deve essere redatto, di solito è libera, ma talvolta viene prescritta una forma determinata il cui rispetto condiziona in alcuni casi la validità del contratto (ad substantiam), in altri la prova (ad probationem). Le forme più ricorrenti sono tre, quella orale, quella scritta e quella per atto pubblico.
In generale la forma può essere:
- legale: la forma è prevista dalla legge, dunque se la forma richiesta manca il contratto è nullo.
- convenzionale: la forma è disposta dalle parti di comune accordo e si presume richiesta a pena di nullità.
L’art. 1350 elenca gli atti che devono essere fatti per iscritto, cioè per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità. I negozi preparatori/risolutori per avere validi devono essere fatti nella medesima forma del rispettivo negozio principale.