Secondo l’art. 1 del d.p.r. 361/2000 le associazioni e le fondazioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture. Tuttora la formula normativa consente di dire che il riconoscimento è costitutivo della loro personalità giuridica perché, mancando il riconoscimento, manca la stessa personalità giuridica. È necessario rammentare che la personalità giuridica delle associazioni dà ancora luogo alla diversità di alcune regole legali di una struttura che può essere soggetto del diritto senza o prima che il riconoscimento della pubblica autorità intervenga, sempre che gli associati vogliano. Invece, con specifico riferimento alle fondazioni, l’acquisto della personalità giuridica, conferita con il riconoscimento, coincide con lo stesso essere soggetti del diritto. Profilo peculiare della fondazione è infatti, la destinazione di beni allo scopo divisato del fondatore, la quale è assicurata ed attuata dal sistema dei controlli, introdotto dal riconoscimento.