Il contratto una volta concluso, nel caso non si dimostri chiaro, deve essere interpretato dal giudice attraverso i criteri di interpretazione.

Se la volontà dei contraenti espressa nel contratto non è chiara il giudice deve ricostruirla secondo alcuni canoni:

  • la ricerca della comune intenzione delle parti (art. 1362 1° c.).
  • l’analisi del comportamento delle parti anche dopo la conclusione del negozio (art. 1362 2° c.).
  • il principio dell’unità del negozio, che impone di considerare le clausole all’interno del contesto generale (art. 1363).
  • il principio della specificazione delle clausole che, per quanto generali, si riferiscono solo a ciò che le parti si sono proposte di contrattare (art. 1364).
  • le indicazioni esemplificative che non escludono i casi non espressi (art. 1365).
  • il principio della conservazione del negozio secondo il quale le clausole vanno interpretate nel senso in cui possano avere degli effetti (art. 1367).
  • le pratiche generali interpretative per le quali, nel dubbio, si interpretano le clausole secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo (art. 1368).
  • l’interpretazione delle espressioni con più sensi secondo la natura o l’oggetto del negozio (art. 1369).
  • l’interpretazione contro l’autore della clausola e a favore dell’altro contraente che altrimenti sarebbe doppiamente sfavorito (art. 1370).
  • se il contratto rimane oscuro, deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato (se a titolo gratuito) o nel senso che realizzi l’equo contemporaneamente degli interessi delle parti (se a titolo oneroso) (art. 1371).
  • L’interpretazione secondo buona fede, caso a parte, che lascia il maggior potere al giudice, chiamato in alcuni casi a fare il contratto per le parti (art. 1366).

L’interpretazione per i contratti si applica anche agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale (art. 1324), ma le regole si adattano alla natura dell’atto (es. testamento).

Nel caso che ci sia un contrasto sull’interpretazione di un negozio le parti possono accordarsi sul suo significato con un altro negozio, il negozio interpretativo bilaterale, atto a ordinare il negozio precedente.

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