Il godimento della cosa e la facoltà di disporne non sono assoluti, ma sottoposti a limiti che vengono, solitamente, distinti in limiti pubblici e privati.

  1. Limiti pubblici. I limiti posti nell’interesse pubblico tendono a crescere anche in considerazione dell’accentuata necessità di proteggere meglio il territorio, le acque, i boschi; tra di essi sono da menzionare, oltre alle requisizioni e agli ammassi, le distanze legali da strade, autostrade, ferrovie e cimiteri, nonché le imposizioni sui fondi per assicurare certe utilità alla pubblica amministrazione, quali il passaggio di linee telefoniche ed elettriche, i vincoli forestali e idrogeologici. Ulteriori limiti sono costituiti dalle norme poste a tutela dei beni di interesse storico e artistico. Sempre nell’ambito della imposizione di limiti posti nell’interesse pubblico, lo Stato per attuare opere pubbliche o razionalizzare lo sfruttamento del suolo può talvolta ricorrere all’espropriazione, ossia al trasferimento obbligatorio dei beni in proprietà a privati a favore di enti pubblici quali, ad es., Regioni, Province, amministrazioni statali. L’espropriazione comporta per chi la subisce il diritto a un indennizzo.
  2. Limiti privati. I limiti alla proprietà posti nell’interesse privato tendono essenzialmente a regolare i rapporti tra proprietà vicine: sono quelli relativi all’accesso al fondo da parte del vicino, alle distanze nelle costruzioni e piantagioni, alle luci e vedute, allo stillicidio. Particolare rilevanza hanno i limiti concernenti le immissioni e quelli che comportano il divieto degli atti di emulazione: il proprietario non può immettere sul fondo del vicino fumo, calore, rumori e gas che superino la normale tollerabilità, la quale viene valutata in considerazione dei luoghi e delle situazioni ove le immissioni hanno luogo. Il divieto degli atti di emulazione si sostanzia nell’impossibilità per il proprietario di porre in essere comportamenti unicamente finalizzati a nuocere e molestare terzi.

Tutela della proprietà: azioni petitorie. A difesa della proprietà, il codice civile disciplina le azioni petitorie, volte ad accertare chi sia l’effettivo titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale su di un bene.

  1. Azione di rivendicazione. cc 948 È l’azione più importante e consente al proprietario di un bene che non sia in possesso del medesimo di chiederne la restituzione a colui che ne abbia la disponibilità. È necessario provare davanti all’autorità giudiziaria la titolarità del diritto di proprietà.
  2. Azione negatoria. cc 949 Mediante tale azione il proprietario che subisce molestie o turbative da parte di terzi, che teme di subire un qualsiasi pregiudizio riguardante il suo diritto di proprietà, può chiedere all’autorità giudiziaria una sentenza che accerti l’inesistenza dei diritti che i terzi vantano sul suo bene e faccia cessare le eventuali turbative o molestie. Questa azione, a differenza di quella di rivendicazione, non è indirizzata a dimostrare l’esistenza del diritto di proprietà in capo a chi la propone, bensì  più limitatamente  ad accertare che il diritto di proprietà vantato è incondizionato, cioè libero da qualsiasi obbligo nei confronti dei terzi.
  3. Azione di regolamento di confini. cc 950 Questa azione consente di stabilire, con l’intervento del giudice, il confine tra due fondi adiacenti quando vi sia incertezza sulla demarcazione tra i due immobili. Entrambe le parti confinanti hanno l’onere di provare la rispettiva estensione del loro diritto; tale prova può essere fornita con ogni mezzo.
  4. Azione per apposizione di termini. cc 951 Si ricorre a questa azione quando il confine esistente tra due fondi sia certo e individuato, però manchino o siano divenuti irriconoscibili i termini, cioè quei segni di pietra o di altro materiale che vengono normalmente apposti sulla linea di confine per separare fisicamente i due immobili contigui.

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