La norma che tutela determinati interessi mediante la previsione di una fattispecie ha valore in linea di massimo soltanto per i fatti che accadono dopo la sua entrata in vigore. L’art. 11 delle preleggi sancisce espressamente che “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”. Il principio dell’irretroattività della legge è particolarmente significativo per i rapporti di diritto privato in quanto le persone devono poter conoscere preventivamente le conseguenze giuridiche del loro operare. Vi sono però dei casi in cui la legge ha valore per fatti già accaduti, ciò avviene ad esempio quando preveda indennizzi a favore delle vittime di una calamità naturale. Il lasso di tempo che normalmente intercorre tra il giorno della pubblicazione e quello dell’entrata in vigore costituisce la vacatio legis. La sua funzione è quella di dare ai destinatari delle norme il tempo necessario per poter valutare le conseguenze del proprio agire. A tale riguardo va ricordato che la legge non ammette ignoranza. Quando lo stesso rapporto vieni disciplinato diversamente da due leggi, la nuova legge abroga quella precedente o dichiarandolo espressamente (abrogazione espressa) o per incompatibilità (abrogazione tacita). L’irretroattività della legge costituisce un principio di salvaguardia dei diritti quesiti, diritti accertati con sentenza passata in giudicato oppure riconosciuti o concessi in conformità della vecchia legge da un atto della pubblica amministrazione. Alcune volte la stessa legge può prevedere disposizioni transitorie per meglio regolare il passaggio dalla vecchia alla nuova legge. Se in pendenza di un giudizio si verifica una successione di leggi, il giudice deve applicare la legge che regola il rapporto controverso al momento della decisione. La legge può perdere efficacia in conseguenza di referendum popolare o se dichiarata incostituzionale.
L’efficacia delle norme nei rapporti internazionali
In mancanza di trattati internazionali che rendano uniforme il diritto nei vari Stati si pone il problema dell’individuazione della legge applicabile al rapporto concreto. Le norme che stabiliscano i criteri per la determinazione della legge nazionale applicabile al rapporto internazionale privato si dicono norme di diritto internazionale privato.