L’efficacia del contratto può essere:

  • istantanea: gli effetti si esauriscono immediatamente con l’esecuzione delle prestazioni delle parti.
  • differita: gli effetti cominciano a prodursi in un periodo successivo alla conclusione del contratto.
  • continuata/periodica: gli effetti permangono nel tempo o sono circoscritti in determinati periodi dell’anno.

 Gli elementi accidentali possono esservi o mancare senza che il contratto ne risenta, ma se sono presenti sono altrettanto rilevanti degli elementi essenziali.

 Condizione: il mezzo con il quale le parti fanno penetrare nel negozio (non tutti possono essere sottoposti a condizione) motivi particolari che le hanno spinte a negoziare.

  • Condizione sospensiva: condizione che subordina l’effetto del negozio all’avverarsi di un avvenimento futuro e incerto.
  • Condizione risolutiva: condizione che subordina il risolversi degli effetti del negozio ad un avvenimento futuro e incerto.

La condizione può essere distinta in:

  • di fatto (dipende da un fatto naturale) o di diritto (dipende dalla legge).
  • potestativa (dipende da una delle parti), casuale (dipende da un fatto esterno) o mista (in parte dipende da una delle parti).

La condizione deve essere lecita e possibile. La condizione illecita, nulla, rende nullo l’intero contratto. Quella impossibile lo rende nullo se sospensiva, mentre non produce effetti se risolutiva (art. 1354).

La fase in cui l’evento deve ancora avverarsi si dice di pendenza della condizione, durante la quale l’acquirente (condizione sospensiva) o l’altra parte (condizione risolutiva) possono compiere atti di conservazione (art. 1356). Le parti che conservano il diritto in fase di pendenza possono disporne, ma ogni atto è subordinato alla condizione medesima (art. 1357), inoltre devono comportarsi secondo buona fede (art. 1358), in modo da non determinare con il comportamento l’avverarsi o il mancato avversarsi della condizione (art. 1359).

La fase di avveramento della condizione determina che gli effetti retroagiscano al momento della conclusione del negozio (salvo patti contrari), eccetto il caso del negozio a esecuzione continuata o periodica, in cui la condizione non opera riguardo alle prestazioni già eseguite (art. 1360). Se la condizione non si avvera la condizione si considera mancata.

 Termine: il giorno in cui iniziano o cessano gli effetti del negozio. Si distingue dalla condizione perché l’evento futuro è certo. Quando il termine è pendente il diritto non può essere esercitato (art. 1183).

 Modo/onere modale: può essere opposto solo ai titoli gratuiti, creando un obbligo a carico del beneficiario. Nel caso in cui l’onere modale sia l’unico motivo che ha spinto il disponente a compiere l’atto, l’inadempimento comporta la risoluzione (può essere chiesta solo da chi profitterebbe della sua inefficacia).

Lascia un commento