Le promesse unilaterali
Le promesse unilaterali sono dichiarazioni con cui il promittente s’impegna ad eseguire una determinata prestazione: promessa di pagamento (pagamento di una preesistente obbligazione) o promessa al pubblico (operativa se il destinatario si trova in una particolare situazione o compia una determinata azione). Le promessi di pagamento vengono dette titolate quando nella dichiarazione si indica il rapporto fondamentale cioè il titolo o la causa dell’obbligazione che si promette di pagare; vengono denominate non titolate quando si promette di pagare senza alcun riferimento il rapporto fondamentale.
Il titolo di credito
Promesse unilaterali di pagamento sono a volte contenute in documenti cui la legge attribuisce il valore di titolo di credito, cioè di documento che idealmente incorpora il credito. Chi emette un titolo di credito non può opporre a chi è legittimato a far valere il credito le eccezioni fondate sul rapporto in base al quale il titolo è stato emesso. Si tratta di documenti il cui valore giuridico è funzionale al trasferimento dei titoli come se si trattasse di cose mobili. A seconda del particolare regime di circolazione previsto, i titoli di credito si distinguono in titoli all’ordine, titoli al portatore e titoli nominativi. Titoli all’ordine sono quelli che, intestai al nome di una persona, si trasferiscono con la consegna del titolo e mediante girata, ad es. la cambiale, l’assegno circolare. Titoli al portatore sono quelli che si trasferiscono mediante la sola consegna, ad es. libretto di deposito bancario di risparmio. Titolo nominativi sono quelli che si trasferiscono mediante girata e mediante intestazione del titolo nel registro dell’emittente, come avviene nelle azioni.