Per il diritto l’uomo è una persona o un soggetto di diritto. La prima espressione è usata dal codice civile, la seconda è di uso dottrinale; nella nostra civiltà ogni uomo è, in quanto tale, una persona.

Si definisce come capacità giuridica l’attitudine dell’uomo ad essere titolare di diritti e di doveri; l’espressione è equivalente a quella di soggettività giuridica o personalità giuridica. Questa titolarità si acquista al momento della nascita e si perde al momento della morte. La nascita è dichiarata dal padre o, in mancanza, da altri all’ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuta la nascita. Questa dichiarazione dà luogo all’atto di nascita che l’ufficiale iscrive nei registri dello stato civile, mentre la morte, dà luogo all’atto di morte. Gli atti dello stato civile hanno forza probatoria: fanno fede, fino a prova contraria, della verità di ciò che è stato dichiarato all’ufficiale di stato civile e provano fino a querela di falso ciò che l’ufficiale di stato civile attesta essere stato dichiarato alla sua presenza. Ogni persona è identificata con nome e cognome. Il nome le è dato, a scelta, da chi dichiara la nascita all’ufficiale mentre il cognome, se si tratta di figlio legittimo, è quello del padre, altrimenti è iscritto come figlio di ignoti. Se poi il figlio naturale viene riconosciuto allora egli assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto. La persona, divenuta maggiorenne, può decidere di cambiare nome e anche cognome.

Il domicilio è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari o interessi; coincide normalmente con la residenza, che è il luogo della dimora abituale della persona. Dal domicilio principale si distingue il domicilio speciale, che la persona può eleggere per determinati atti o affari.

La dimora è il luogo dove la persona, attualmente, soggiorna anche se non corrisponde al luogo in cui soggiorna abitualmente. Non è dimora il luogo dove si prende alloggio occasionalmente, ma è il soggiorno.

Se una persona scompare dal luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie , può sorgere il problema della conservazione del suo patrimonio. I successori possono chiedere al tribunale la nomina di un curatore dello scomparso. Trascorsi due anni dal giorno cui risale l’ultima notizia, il tribunale può dichiarare l’assenza della persona e immettere nel possesso temporaneo coloro che sono gli eredi se l’assente fosse morto. Coloro possono far loro solo le rendite che i beni producono, ma non possono alienarli o ipotecarli. Se l’assente ricompare, gli dovranno essere restituiti tutti i beni.

Dopo dieci anni dalla scomparsa, anche se non ne è stata dichiarata ufficialmente l’assenza, il tribunale ne può dichiarare la morte presunta. Da qui si apre la successione ereditaria e coloro che sono gli eredi acquistano la piena disponibilità di tutti i beni. Se la persona ricompare gli vengono restituiti i beni nello stato in cui si trovano e se sono stati venduti, egli ha diritto all’incasso della somma se non è già stata consumata. Se il coniuge si è risposato, rientra in vigore il precedente vincolo matrimoniale.

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