Spesso si verifica che nello stesso rapporto obbligatorio dal lato del debitore o da quello del creditore si trovino più soggetti e quindi più debitori o più creditori. Se oggetto dell’obbligazione è una prestazione indivisibile o di fare indivisibile, l’adempimento dell’obbligazione non può essere eseguito in parte da un debitore e in parte da un altro. Di conseguenza se c’è un solo credito e più debitori, il creditore potrà richiedere e pretendere l’adempimento dell’obbligazione da un solo soggetto debitore. La possibilità che il creditore possa richiedere l’intera prestazione indifferentemente a ciascuno dei debitori, o che uno dei creditori possa legittimamente richiedere l’intera prestazione all’unico debitore costituisce una necessità intrinseca alla struttura della prestazione indivisibile, mentre quando la prestazione è divisibile o parziaria, come la prestazione di dare una somma di denaro, il creditore potrebbe pretendere dai diversi debitori solo la parte di prestazione che ad essi compete oppure l’intero. Nel caso in cui ad uno dei debitori possa essere richiesto di pagare l’intero debito si tratta di un’obbligazione solidale, dove l’adempimento riguarda la parte del debito p del credito che può competere a ciascun debitore. Si dice obbligazione solidale passiva quando il creditore può chiedere l’intera prestazione ad una pluralità di debitori, e obbligazione solidale attiva quando ciascuno di essi può pretendere dall’unico debitore l’intera prestazione. Più frequente è l’obbligazione solidale passiva, il caso di più soggetti che acquistano il medesimo bene, ad es. una barca. Il c.c. al fine di favorire l’esecuzione dell’adempimento a vantaggio del creditore, stabilisce la generale presunzione di solidarietà passiva mentre l’obbligazione è parziaria solo se la legge o le stesse parti abbiano espressamente previsto la parziarietà: art. 1294 “ i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente”. La legge stabilisce ad es. la parziarietà per i debiti ereditari. Nel caso di pluralità di creditori non vige una generale regola della solidarietà attiva analoga, ma l’art. 1854 stabilisce che “ gli intestatari sono considerati creditori i debitori in solido dei saldi del conto” e per il servizio della cassetta di sicurezza stabilisce che l’apertura è consentita singolarmente a ciascuno degli intestatari. Il principio della solidarietà e quello della parziarietà sono anche rilevanti per stabilire le modalità di liberazione del debitore e dei debitori. Nel caso di solidarietà passiva, l’adempimento da parte di uno libera tutti gli altri condebitori, e nel caso di solidarietà attiva, l’adempimento nei confronti di un creditore libera il debitore nei confronti di tutti gli altri creditori. Se invece l’obbligazione è parziaria, il debitore che pagasse l’intero debito ad uno solo dei creditori non sarebbe liberato ma resterebbe obbligato verso i restanti creditori. Il codice stabilisce anche che, se sono stabilite diverse modalità di esecuzione a carico di ciascun condebitore questo non esclude l’efficacia del principio di solidarietà attiva o passiva. In caso di pluralità di debitori, il creditore ha facoltà di richiedere all’uno o agli altri debitori il pagamento, ma l’adempimento di uno di essi, libera gli altri. In caso di pluralità di creditori, il debitore potrà scegliere a quale di essi pagare. Abbiamo fin qui parlato di rapporti esterni, diversa è la situazione sul piano dei cosiddetti rapporti interni. Tra di loro il vantaggio della liberazione del debito o dell’ottenimento dell’intera prestazione, si divide tra i diversi condebitori o concreditori in solido. Il condebitore che ha pagato l’intero debito ha diritto di ripetere da ciascuno dei condebitori la parte dovuta da ciascuno di essi: il cosiddetto diritto di regresso. Analogamente il creditore che abbia ottenuto l’intera prestazione è obbligato a restituire a ciascuno degli atri concreditori la parte che loro compete. Nel caso in cui il regresso non sia andato a buon fine per l’insolvenza di un condebitore, la perdita si ripartisce tra tutti gli altri condebitori. Tale regola comporta che i condebitori che sono in grado di pagare verranno a pagare di più di quanto a loro sarebbe spettato, in quanto devono farsi carico anche di quella parte relativa al condebitore insolvente. Considerata la pluralità di soggetti cui fa capo l’obbligazione, assumono rilevanza eventi suscettibili di estinguere o modificare l’obbligazione. Se protagonisti di questi eventi fossero tutti i concreditori o i condebitori, non vi sarebbe alcun dubbio sulla loro efficacia. Quando solo alcuni risultano aver partecipato a quegli atti o a quegli eventi, la legge ha necessariamente provveduto agli artt. 1300-1313 a disciplinare le conseguenze con riguardo all’intervenuta novazione, remissione, compensazione ecc.. Dalla disciplina complessiva dei suddetti rapporti, si possono dedurre due principi: ai debitori o creditori in solido si estendono gli effetti favorevoli mentre non si estendono quelli sfavorevoli. Più articolate sono le conseguenza per la prescrizione, per la quale gli atti di interruzione compiuti da uno dei condebitori in solido hanno effetto anche nei confronti degli altri condebitori (art. 1310); per la transazione (art. 1303) e per la sentenza (art. 1306). Analogamente il codice regola in modo più differenziato altre ipotesi quali la compensazione, la confusione, il giuramento ed altre.

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