Le modificazioni soggettive nel lato passivo del rapporto obbligatorio in generale
La sostituzione del debitori originario ad un altro soggetto è a volte espressione di più ampie fattispecie. È il caso della successione universale a causa di morte, che comporta il subentro del o dei chiamati all’eredità nei rapporti patrimoniali trasmissibili attivi e passivi che precedentemente facevano capo al de cuius. Nel diritto delle obbligazioni vengono disciplinate le figure della delegazione, dell’espromissione e dell’accollo, con esclusivo riferimento agli atti di diversa iniziativa, del debitore, del creditore o del terzo attraverso i quali si verifica la successione del debito.
La delegazione
La delegazione realizza la successione del debito attraverso il coinvolgimento di tre soggetti: il debitore delegante, il creditore delegatario, il terzo delegato. L’iniziativa della delegazione è presa dal debitore il quale manifesta al terzo delegato l’ordine o l’invito di pagare al creditore delegatario il debito cui il debitore originario è obbligato. Si parla in questo caso di delegatio solvendi. Questo si verifica ogni qual volta diamo ordine alla banca presso la quale abbiamo in essere un deposito di pagare un nostro creditore ad esempio lo Stato quando dobbiamo versare le tasse. Il debitore delegante può invitare il delegato ad assumere verso il delegatario l’obbligo di pagare il debito. Si parla i questo caso di delegazione di debito o di delegatio promittenti. Tra debitore delegante e terzo delegato può esistere un rapporto obbligatorio nel quale quest’ultimo è debitore verso il delegante. Tale rapporto si definisce rapporto di provvista, mentre il rapporto tra debitore delegante e creditore delegatario si definisce rapporto di valuta. Quando il debitore delegante ordina al terzo delegato di pagare il debito che esso ha verso il creditore delegatario, effettua una delegazione di pagamento coperta. La banca, proprio perché la delegazione è coperta dalla provvista, effettuerà il pagamento. Nel caso in cui non esistesse una provvista, nel caso ad es. in cui il conto corrente è vuoto, la delegazione dovrebbe definirsi allo scoperto e nel caso in cui la banca accettasse l’invito il delegante diventerebbe passivo delle somme pagate ai terzi delegatari.
Nella delegatio promittenti, il debitore delegatario piuttosto che ordinare al terzo delegato di pagare, lo invita ad assumere l’obbligo. La delegazione non comporta in questo caso immediatamente l’estinzione dell’obbligazione, ma la sostituzione del debitore originario. Il nuovo debitore diviene l’unico (debitore) nel caso di delegazione privativa oppure si aggiunge al debitore originario nel caso di delegazione cumulativa. Un’ipotesi di delegatio promittenti è stata identificata nel pagamento dei contributi associativi al sindacato. Le modalità attraverso le quali si realizza la delegazione del debito possono essere riassunte nella seguente serie di atti:
a) il debitore delegante invita il terzo delegato ad obbligarsi verso il creditore delegatario assumendo il rapporto di debito;
b) il terzo delegato indirizza al creditore delegatario una dichiarazione con la quale si obbliga verso il delegatario ad assumere il credito;
c) il creditore delegatario accetta la delegazione e per liberare il delegante deve espressamente dichiarare di liberarlo.
La delegazione può essere inoltre, causale o titolata oppure astratta, a seconda che nell’invito rivolto dal debitore al terzo, il primo faccia espresso riferimento al rapporto di provvista. A sua volta il delegato si obbligherà vero il delegatario a pagare la somma di cui è debitore. In tal caso il delegato potrà menzionare sia il rapporto di valuta tra delegante e delegatario, sia il rapporto di provvista.
In relazione alle eccezioni opponibili, tanto nella delegazione di pagamento, che nella delegazione di debito, l’art. 1271 stabilisce che il delegato può opporre al delegatario tutte le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo. Nel caso di delegazione astratta, il delegato non potrà opporre eccezioni basate né sul rapporto di valuta né su quello di provvista, in quanto la stessa delegazione resterebbe priva di giustificazione. Nel caso di delegazione titolata o causale, il delegato, potrà far valere le eccezioni che avrebbe opposto al delegante.