Sono enti dotati di personalità giuridica generale, che dispongono di un proprio patrimonio per il conseguimento di uno scopo non lucrativo. Presupposto necessario della fondazione è l’atto costitutivo, sotto condizione del suo riconoscimento da parte dell’autorità amministrativa. L’atto deve essere stipulato in forma pubblica, sotto pena di nullità del negozio; può anche essere incluso in un testamento e può avere effetto solo dopo la morte del testatore.

1. Elementi costitutivi. Gli elementi costitutivi della fondazione sono:

a)           il patrimonio: esso è costituito dai mezzi finanziari occorrenti all’attività dell’ente. Alla costituzione del patrimonio provvedono i fondatori, separando alcuni beni dal proprio patrimonio e destinandoli allo scopo per il quale è costituita la fondazione. È un atto di liberalità e avviene mediante una donazione o con il testamento;

b)           lo scopo: consiste nella causa giustificativa della fondazione; viene stabilito dai fondatori e non può essere trasformato, totalmente o parzialmente, dalla pubblica autorità. Tale causa giustificativa deve avere carattere non lucrativo, nel senso che non è ammessa un’attività finalizzata a un mero profitto economico dei beneficiari, bensì a interessi ideali o a bisogni fondamentali dei destinatari (ad es., borse di studio, cura di beni aventi interesse storico o archeologico ecc.).

2.            Forme di controllo. L’attività della fondazione è sottoposta a un ampio potere di controllo e di vigilanza dell’autorità governativa che provvede ad annullare le delibere contrarie allo statuto o, più in generale, alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume. Altre forme di controllo sono costituite dall’autorizzazione ad acquistare beni immobili, ad accettare donazioni o lasciti ereditari.

3.            Amministratori. Sono nominati secondo le modalità previste nell’atto di fondazione o, nell’eventualità in cui queste non possano attuarsi, dall’autorità governativa. Gli amministratori devono provvedere all’attuazione dello scopo contemplato nell’atto di fondazione, il rispetto del quale costituisce il solo vincolo che, nella gestione del patrimonio della fondazione, gli amministratori sono tenuti a rispettare. Il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni viene esercitato dall’autorità governativa cc 25

4.            Estinzione. La fondazione ha ragione di esistere finché persegue il suo scopo. Se lo scopo è interamente realizzato o diviene impossibile, o in caso di insufficienza del patrimonio, essa si estingue.

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