Si presentano quali possibili soggetti di rapporti giuridici, lo Stato stesso e gli altri enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni), svariati enti istituiti o regolati dalla legge in modo particolare per la realizzazione di scopi di interesse pubblico e poi consorzi, società, associazioni e fondazioni.

Questi enti possono essere considerati come soggetti della vita giuridica in modo analogo agli uomini e vengono designati come persone giuridiche.

Talvolta si tratta di realizzare interessi di carattere generale, o propri di categorie vaste e variabili di persone; oppure può trattarsi di uno scopo per il quale non bastano le forze di un singolo. Vi è uno scopo ulteriore che spinge alla costituzione di una persona giuridica: spesso si è disposti ad arrischiare in essa alcuni determinati beni o somme di denaro, e niente di più. Questo risultato si può raggiungere conferendo denaro e beni ad una persona giuridica, la quale svolgerà l’attività come un soggetto separato, senza implicare la personale e illimitata responsabilità di chi opera per mezzo di essa (limitazione di responsabilità).

Perché si possa parlare di una persona giuridica occorre essere in presenza di un patrimonio (inteso come un insieme di rapporti giuridici attivi e passivi) che sia staccato dal patrimonio di qualsiasi persona fisica e sia sottoposto a vicende autonome, dirette a realizzare un determinato scopo.

L’autonomia del patrimonio della persona giuridica significa che, finchè questa dura, esso è stabilmente destinato allo scopo dell’ente, subisce le conseguenze delle operazioni deliberate e attuate dagli organi di questo, mentre è insensibile alle vicende che riguardano i soggetti in qualche modo interessati all’esistenza e all’attività dell’ente stesso.

La comunione non ha alcuna autonomia patrimoniale, perché diritti e debiti comuni non costituiscono un patrimonio unificato e distinto da quello dei partecipanti.

Una separazione patrimoniale netta e completa la troviamo, invece, nella società per azioni: i soci non rispondono dei debiti della società e, soprattutto, il patrimonio sociale non è assoggettato in alcun modo alle pretese dei creditori particolari dei singoli soci. In questo caso l’ente ha un’autonomia patrimoniale perfetta.

In posizione intermedia tra questi stremi si collocano vari tipi di organizzazioni giuridiche collettive che appaiono dotate di un’autonomia patrimoniale imperfetta, perché il loro patrimonio non è del tutto insensibile alle vicende patrimoniali dei partecipanti ed è soggetto a disgregarsi parzialmente anzitempo a causa delle pretese dei creditori di questi.

Autonomia patrimoniale vuol dire, dunque, insensibilità del patrimonio dell’ente ai debiti personali del singolo partecipante o, quanto meno, esistenza di qualche schermo giuridico che difenda, in maggior o minor misura, il patrimonio dell’organizzazione dai contraccolpi dei debiti dei singoli partecipanti, assicurando in ogni caso la destinazione preferenziale dell’attivo dell’ente alla soddisfazione dei creditori dell’ente stesso.

La separazione del patrimonio dell’ente da quelli dei partecipanti implica che esso operi nel mondo del diritto come un soggetto giuridico distinto.

Quanto più netta è la separazione, tanto più rigorosa diventa la disciplina di legge intesa ad assicurare la tutela dei creditori sociali, degli interessati e del pubblico in generale, accentuando obblighi di pubblicità delle vicende più importanti dell’ente, disponendo controlli pubblici, particolari formalità e cautele per lo scioglimento e per le altre operazioni che possano pregiudicare i creditori sociali, tipicità delle strutture organizzative.

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