L’appalto, privato o pubblico, è il contratto col quale una parte (appaltatore) assume il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro pagato dall’altra parte (committente), con l’organizzazione e la gestione dei mezzi necessari a suo carico e rischio (art. 1655). Il corrispettivo dovuto, che può essere a misura oppure a forfait, è stabilito consensualmente o, in mancanza, dalle tariffe, dagli usi o dal giudice (art. 1657).
Caratteristica dell’appalto è l’intuitus personae, che porta due conseguenze:
- la necessità dell’autorizzazione del committente nel caso di sub-appalto (art. 1656).
- la possibilità di recedere dal contratto nel caso di morte dell’appaltatore (art. 1674), rimborsando i suoi eredi del valore delle opere eseguite e delle spese sostenute (art. 1675).
Lo ius variandi è consentito solo al committente, dunque l’appaltatore può introdurre variazioni solo con il consenso del committente, senza un’integrazione del compenso se il corrispettivo è a forfait (art. 1659). Le variazioni apportate al progetto dal committente non possono superare il sesto del prezzo convenuto, ma l’appaltatore ha diritto comunque all’integrazione del compenso, a prescindere dalla sua natura (art. 1661). Se le variazioni sono necessarie e le parti non si accordano, interviene il giudice che determina le variazioni da introdurre e le conseguenti variazioni del prezzo; se quest’ultime superano il sesto del prezzo convenuto l’appaltatore può recedere dal contratto, cosa che può fare anche il committente nel caso che le variazioni siano di notevole entità (art. 1660). Il committente in generale può recedere dal contratto in qualunque momento, anche a opera iniziata, purché tenga indenne l’appaltatore dai lavori eseguiti e dal mancato guadagno (art. 1671).
Il committente ha diritto di verificare a proprie spese lo stato dell’opera durante i lavori. Se durante l’esecuzione si accerta che questa non procede secondo contratto, il committente può fissare un termine entro il quale l’appaltatore deve conformarsi alle condizioni; trascorso inutilmente tale termine il contratto si considera risolto (art. 1662).
Prima di ricevere la consegna il committente ha diritto di verificare l’opera che però, se non viene effettuata, si intende accettata. Tale accettazione comporta il diritto dell’appaltatore di ricevere il compenso (art. 1665).
Se si manifestano circostanze imprevedibili la disciplina prevede dei meccanismi di adeguamento:
- un aumento/ diminuzione dei prezzi: può essere chiesta la revisione da entrambe le parti, ma solo per la differenza che deve eccedere il decimo (art. 1664 1° c.).
- una difficoltà di esecuzione derivata da cause geologiche o idriche: l’appaltatore a diritto a un equo compenso se tali cause rendono eccessivamente onerosa la sua prestazione (art. 1664 2° c.).
Se l’esecuzione diviene impossibile per cause non imputabili ad alcuna delle parti il committente deve pagare all’appaltatore la parte compiuta, in proporzione al prezzo pattuito per l’intera (art. 1672).
Se invece l’opera perisce o deteriora, ma sempre per cause non imputabili ad alcuna delle parti, si presentano due situazioni (art. 1673):
- se la materia era stata fornita dal committente, questo risponde della materia, mentre l’appaltatore risponde del resto.
- se la materia era fornita dall’appaltatore, come di norma deve essere, questo risponde in toto (art. 1658).
L’appaltatore in caso di vizi (o difformità), deve prestare garanzia, i cui effetti sono (art. 1668):
- l’eliminazione dei vizi a spese dell’appaltatore oppure la diminuzione del prezzo.
- la risoluzione del contratto, se i vizi sono tali da rendere l’opera inadatta alla sua destinazione.
Tale garanzia non è però dovuta se il committente ha accettato l’opera ed i vizi erano conosciuti o riconoscibili.
La denuncia dei vizi comunque deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla scoperta (termine della decadenza), ma non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto o occultato tali vizi. L’azione comunque si prescrive in due anni dalla consegna (art. 1667). Nel caso di edifici in cui vi sia rovina o pericolo di rovina la garanzia è decennale, ma la denuncia deve essere fatta entro un anno (art. 1669).
Un sotto-tipo dell’appalto è il catering, ovvero un contratto concluso tra imprese private o da enti pubblici che fruiscono del servizio e imprese private che lo forniscono. L’oggetto del contratto è dato, in linea di massima, dalla fornitura di alimenti, ma presenta una vasta gamma di varianti.