Il minore ha il diritto cost 30 di essere educato, mantenuto e istruito dalla sua famiglia, ma se è temporaneamente privo di un ambiente idoneo, può L 184 4/5/1983 2 essere collocato in un nucleo familiare diverso. Il provvedimento con il quale viene disposto tale affidamento deve essere temporaneo e contenere l’indicazione della durata presumibile. Durante l’affidamento il minore è soggetto all’autorità degli affidatari, i quali devono assicurargli l’assistenza morale e materiale, nonché agevolare i suoi rapporti con la famiglia d’origine per favorire il reinserimento in essa. Ciononostante, il potere di rappresentare il minore e di amministrare i suoi beni spetta solo alla famiglia naturale o al tutore.
- Soggetti affidatari. Soggetti affidatari sono i coniugi, possibilmente con figli minori; una persona singola; una comunità di tipo familiare, cioè un gruppo di persone abitanti nel medesimo alloggio con caratteristiche e abitudini simili a quelle di una famiglia, pur non essendo tale.
- Organi preposti e termine dell’affidamento. L’affidamento è disposto dai servizi sociali degli enti locali (Comuni, Province); quando manca il consenso dei genitori e del tutore, il procedimento si svolge dinanzi al tribunale per i minorenni, il quale provvede a disporre l’affidamento. L’affidamento termina quando cessa la situazione di temporanea difficoltà che lo ha reso necessario o quando il suo protrarsi arreca pregiudizio al minore.