La somministrazione, variante dell’appalto, il contratto con il quale una parte si obbliga, verso un corrispettivo di prezzo, a eseguire a favore dell’altra prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559).

Il prezzo viene corrisposto in base al tipo di somministrazione (art. 1562):

  • somministrazione a carattere periodico: il prezzo è corrisposto all’atto delle singole prestazioni e in proporzione.
  • somministrazione a carattere continuativo: il prezzo è corrisposto secondo le scadenze d’uso.

Nella somministrazione sono ammesse clausole di esclusiva a favore o del somministrante (art. 1567) o dell’avente diritto alla somministrazione (art. 1568).

Una parte può chiedere risoluzione del contratto se l’altra è inadempiente se l’inadempimento è tale da menomare la fiducia nei successivi adempimenti (art. 1564). Nel caso di somministrazioni con termine non stabilito ciascuna delle parti può recedere dal contratto dando un congruo preavviso (art. 1569).

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