La rappresentanza è la manifestazione della volontà tramite un soggetto (rappresentante) che produce effetti in capo ad un altro soggetto (rappresentato). Tale sostituzione ha alla base vari motivi, di tipo legale, organizzativo o volontario, ma in generale si distingue in:

  • rappresentanza diretta: il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato. I suoi elementi sono il potere rappresentativo (procura), ovvero la volontà del rappresentato che il rappresentante agisca in suo nome, e l’agire in nome del rappresentato.
  • rappresentanza indiretta: il rappresentante agisce in proprio nome ma per conto del rappresentato.

La rappresentanza inoltre può essere distinta in due tipi:

  • legale: quando viene imposta dalla legge.
  • volontaria: quando viene conferita dall’interessato (procura art. 1387).

 La procura: l’atto con il quale si conferisce il potere di rappresentanza.

I terzi possono in qualsiasi momento esigere che il rappresentante con cui trattano giustifichi i suoi poteri (art. 1393), per evitare di concludere contratti che non avrebbero effetti nei confronti del rappresentato. Sempre per tutelare i terzi è stabilito che le modificazioni e la revoca della procura debbano essere portate a conoscenza con mezzi idonei. In mancanza di essi non sono opponibili ai terzi che senza colpa le ignoravano (art. 1396).

Il contratto è annullabile, se la è viziata volontà del rappresentante (art. 1390) che per ricoprire il suo ruolo è sufficiente che possieda la capacità d’agire (art. 1389).

Nel caso di conflitto d’interessi fra rappresentante e rappresentato il negozio può essere annullato su domanda del rappresentato solo se il conflitto era riconosciuto/riconoscibile dal terzo (art. 1394). Il caso più chiaro di conflitto d’interessi si ha nel caso del contratto con se stesso (art. 1395).

Il rappresentante senza potere conclude un contratto nullo (art. 1398), ma se il rappresentato lo considera profittevole può ratificarlo (art. 1399).

Tale ratifica ha effetto retroattivo (salvi i diritti dei terzi) e può essere sollecitata dal terzo che pone un termine, scaduto il quale, la ratifica si considera negata.

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