L’intero ordinamento giuridico è basato sulla persona umana ed in questa definizione il diritto trova il punto cardine dell’intero ordinamento. Il diritto pubblico ci dice che ogni uomo in quanto tale ha una personalità giuridica e tutti gli uomini hanno la stessa personalità.
Personalità vuol dire essere in grado di possedere diritti e doveri giuridici. Questa definizione è figlia delle vicende che nella storia hanno portato all’abolizione della schiavitù e delle condanne a morte civili in quanto non erano considerate persone.
In questo senso la personalità corrisponde alla capacità giuridica, cioè alla capacità di possedere diritti e doveri giuridici che a norma dell’art.1 cod. civ. si acquista con la nascita.
Pertanto anche un neonato è una persona fisica e possiede capacità giuridica per cui è soggetto di vari istituti giuridici (Es. usufrutto, credito, debito, ecc.).
Non esistono diritti senza la persona così come non esiste persona senza diritti. Alcuni di essi si acquisiscono dalla nascita, altri sin dal concepimento. Questi sono proprio quei diritti, quei valori per cui ogni uomo è uomo.
I diritti alla personalità (Es. diritto al nome, alla vita, all’onore, alla libertà, all’integrità fisica e morale, ecc.) sono forse fra i più importanti di tutti e oltre ad essere innati, sono anche irrinunziabili, immodificabili e si fanno valere erga omnes.
La posizione che ogni uomo ha nei confronti della società crea il proprio status che distingue il soggetto da tutte le altre (Es. status di cittadino, di figlio, di madre, di padre, di coniuge, ecc.).
Lo status è una situazione soggettiva non temporanea ma definitiva, fonte di diritti, di doveri e di poteri.
Importante è specificare che oltre alla persona fisica, che è costituita da un soggetto vivente portatore di interessi, il diritto vigente ammette una finzione giuridica per cui da vita anche a persone giuridiche, cioè a quelle entità astratte che non sono identificate in un solo soggetto ma in più e che sono comunque portatori di interessi e come tali vengono tutelati allo stesso modo delle persone fisiche.
Recentemente una legge, la n°675 del 31 Dicembre 1996, ha definito diritto soggettivo, e per ciò intoccabile, la riservatezza dei propri dati personali proteggendoli anche grazie all’istituzione di un garante per la privacy e di relative sanzioni, anche penali, specifiche.
La giurisprudenza e la dottrina moderna non annoverano tra i diritti della personalità il diritto alla riservatezza.
Tuttavia, dato le vicende della realtà e le necessità della materia, una visione così restrittiva si scontra immancabilmente con l’insufficienza e la carenza di norme imperative apposite.
Davanti a questa problematica la dottrina e la giurisprudenza si muovono in due direzioni diverse ed opposte.
La prima direzione considera il diritto alla riservatezza come un diritto da tutelare con l’applicazione delle poche norme esistenti nel nostro ordinamento tramite un’interpretazione estensiva.
Una seconda direzione si muove seguendo il diritto alla riservatezza come un diritto naturale ancor prima che giuridico e trova il suo fondamento nell’art. 2 Cost. come diritto assoluto dell’uomo.
Ricercando norme non specifiche ma analogicamente similari nel nostro Ordinamento, possiamo intravedere un diritto alla riservatezza, oltre che nell’art. 2 Cost., anche nell’art. 10 cod. civ., nella legge 675/96 sulla privacy e nelle norme dispositive sulle azioni inibitorie del Codice di Procedura Civile (art. 700) come forme preventive di tutela tramite il sequestro preventivo (Es. diffamazione giornalistica e conseguente sequestro preventivo delle riviste ad opera, ad esempio, di una sentenza urgente del Pretore).
Particolare spunto trova l’argomento in relazione all’attività di giornalismo che, tra l’altro, è regolamentata anche da un apposito codice di deontologia professionale.