Fatto il codice del 1942, per un verso alcuni autori hanno progressivamente spostato la definizione degli enti non riconosciuti dall’ipotesi della con titolarità a quella del soggetto separato dagli individui; per il verso opposto, sono state avanzate e riprese teorie dirette a spiegare al stessa personalità giuridica come espressione sintetica e solo linguistica della disciplina speciale di situazioni soggettive pur sempre attribuite ad individui. Secondo questo indirizzo totalmente negativo, ciascuno dei componenti di un’associazione è comproprietario dei macchinari ma può goderne e disporne solo secondo le regole stabilite o richiamate dalla legge per coloro che hanno concluso il contratto associativo o vi hanno aderito. Tra l’altro, lo specifico rapporto di associazione è limitato al tempo congruo per il compimento della formazione professionale, scaduto il quale l’associato perde anche la comproprietà. Tale orientamento è suscitato dall’evidente timore di un’astrazione antropomorfica che induca a trascurare il carattere strumentale delle persone giuridiche preordinate alla soddisfazione di bisogni meritevoli di tutela. L’orientamento che scoglie la soggettività delle persone giuridiche si sforza di indicare una via per evitare e colpire gli abusi, argomentando che la disciplina speciale va disapplicata quando non sussistano o siano venuti meno i presupposti richiesti dall’ordinamento per l’attribuzione della personalità. Quanto agli enti non riconosciuti, va registrato il processo evolutivo in virtù del quale essi si sono molto avvicinati alle associazioni e fondazioni che hanno acquistato la personalità giuridica mediante il riconoscimento.
Suggello definitivo diede la giurisprudenza pratica quando proclamò che pure l’associazione non riconosciuta è soggetto di situazioni giuridiche soggettive. In sede normativa l’equiparazione viene presupposta dal d.lgs. 460/1997 il quale consente agevolazioni tributarie indipendentemente dall’attributo della personalità egli enti. Il trattamento di favore è infatti accordato in considerazione della natura dell’attività e del rilievo sociale dello scopo degli enti riconosciuti oppure no.